
Lanese: Gli elementi di fatto a carico di questo imputato sono stati elencati e soppesati nella parte di motivazione dedicata alla sua posizione di presidente dell’AIA, ed a quella necessariamente si rimanda per la loro puntuale esposizione, anche con riguardo alle valutazioni già formulate circa i forti e molto signifivativi collegamenti tra Lanese e gli altri coimputati del delitto associativo. La richiamata precedente trattazione forma parte integrante ed essenziale di queste valutazioni conclusive che vanno, quindi, lette in combinazione con le precedenti in special modo con riguardo ai dati fattuali ivi contenuti. In questo pezzo della sentenza è opportuno - per motivi di ordinata redazione del provvedimento e per la più agevole lettura del testo - riproporre esclusivamente le considerazioni già rassegnate sul punto dell’inserimento dell’imputato nella compagine, che ora si è qualificata ai sensi dell’art 416 cp. In particolare va, dunque, osservato che, tramite le condotte e gli episodi innanzi esplicitati e valutati in maniera precisa, Lanese, abusando della sua funzione di rappresentanza nei confronti della FIGC e dei terzi, nonché della posizione ordinamentale di vertice, dell’influenza sugli arbitri e del prestigio che nei fatti gliene derivavano, anche per avere ricoperto detta carica dal 2000, intrattenne frequenti e costanti rapporti, molto significativi ai fini in esame, con gli altri imputati, dai quali quali doveva, invece, per rispetto dei ruoli, mantenersi distante; gestì insieme a loro vicende importanti del settore, anche quelle con le quali non aveva nulla a che fare, impegnò se stesso e la categoria che dirigeva e rappresentava per fini di parte, garantendo con la sua presenza attiva - in occasione dei plurimi incontri tante volte citati - che il mondo arbitrale fosse condizionato, tramite la sua figura, dagli interessi del gruppo di Moggi e dei suoi amici; inoltre, come si è scritto con riguardo alle vicende Ingargiola e Paparesta, in una determinò l’insabbiamento di iniziative disciplinari che, di certo, se adottate avrebbero nuociuto gravemente a Moggi e Giraudo, indebolendoli nell’ambiente; nell’altra presentò a Moggi un nuovo soggetto tramite il quale egli avvicinò - per di piu in posizione di forza - un arbitro che, invece, appariva lontano dal suo gruppo, contribuendo, cosi, ad estendere il potere del sodalizio criminoso sulla categoria. Infine, con riguardo alla conversazione dell’ 8 Maggio con il giornalista Capone si deve osservare, con valutazione pesantemente negativa per l’imputato, che il presidente AIA fu al corrente di una prassi illegale molto diffusa, che perlomeno violava i doveri disciplinari di correttezza, e nulla fece per porvi fine ed anzi, mostrò di accettarla; sul punto vale la pena aggiungere che secondo il nuovo regolamento AIA il presidente ha il potere/dovere di segnalare tale tipo di illecito alla Procura arbitrale (art 32 regolamento AIA) e che detta funzione di certo anche all’epoca dei fatti era coerente con il sistema e con il ruolo di vertice ricoperto da Lanese; questa grave omissione contribuì a far proseguire il consolidato ed illecito meccanismo di alterazione delle partite e sul piano probatorio deve cogliersene il significato di stretto legame con gli altri soggetti interessati alle fraudolente determinazioni dei risultati sportivi e del contributo al gruppo di Moggi, così fornito. Tra i molti dati di fatto già innanzi illustrati e valutati riguardanti la posizione di Lanese nei confronti dell’organizzazione, se ne rammenta in particolare uno, per la sua significanza sotto il profilo dell’esistenza del vincolo associativo. Ci si riferisce alla comunicazione della revoca della sospensione dall’attività degli arbitri Palanca e Gabriele, in precedenza decretata dallo steso imputato, che il 9 Dicembre 2004 alle ore 19,04 Lanese cosi comunicò a Moggi :….Palanca e Gabriele da domani possono tornare ad arbitrare, ho fatto un provvedimento personale… Moggi commentò entusiasta… alla grande vai, troppo forte..e Lanese.. è giusto che lo sappia tu per primo… glielo dici tu ad Antonio [Giraudo nde]. In questa sede si vuole mettere in risalto, ai fini in questione, il significato di tale informazione immediata (è giusto che lo sappia tu per primo…). Dunque, il Presidente AIA adottò un provvedimento nella sua veste ordinamentale ed avvertì la necessità di darne notizia direttamente e personalmente a Moggi, esplicitando al contempo che questi avrebbe dovuto metteme aparte anche Giraudo. All’apparenza sembrerebbe un’iniziativa inutile, poiché è certo che Moggi in ogni caso avrebbe appreso la notizia in breve tempo ed altrettanto avrebbe fatto Giraudo; dunque non fu questo il vero - o solo - scopo del messaggio; si tratta, piuttosto, di una chiara sottolineatura del ruolo personale che Lanese stesso aveva avuto e della consapevolezza volutamente mostrata - della presa di interesse che la società di Torino (glielo dici tu ad Antonio) aveva per la sorte degli arbitri, del resto platealmente confermata dalle espressioni di giubilo di Moggi; da queste ultime - che altrimenti non avebbero senso logico - e dal complessivo contesto probatorio emerso, è da ritenere che gli juventini considerassero detti arbitri potenzialmente a loro disposizione. Dunque Lanese, all’evidenza, sapeva che il gruppo aveva grande interesse verso la sorte dei due arbitri e fu sollecito ad informarne due tra i più autorevoli esponenti (Moggi ed indirettamente Giraudo) della loro reintegrazione in attività , intendendo con ciò, verosimilmente mettere in risalto agli occhi degli altri l’importanza del contributo da lui dato nell’occasione. Tale comportamento, nel quadro probatorio generico e specifico per la sua posizione, induce a ritenere che l’imputato fu spinto a fomire l’informazione alle persone cui la notizia era diretta, dallo stetto legame che lo univa a loro per gli scopi innanzi precisati, ed è, pertanto, significativo della sua inclusione nella compagine e dell’esistenza di un forte vincolo associativo. Per completare l’esposizione su questo imputato, va rimarcato che la sua presenza quale Presidente Aia fu necessaria per coinvolgere e garantire allo stesso tempo, tramite il massimo esponente istituzionale, il settore arbitrale, sui cui singoli componenti i designatori o altri coimputati, di volta in volta intervenivano per alterare la regolarità delle panite. In conclusione, le condotte reiteratamente mantenute in un lungo arco di tempo, precisamente da Settembre 04 a Giugno 05, durante l’intero corso del campionato di calcio - tra cui in sintesi e solo a titolo di esempio è necessario e sufficiente citare la costante partecipazione alle riunioni, già giudicate momento essenziale dello svolgimento della vita e delle illecite programmazioni dell’associazione per delinquere, tramite le quali i componenti si organÃzzavano con riguardo agli obbiettivi illeciti da perseguire - dimostrano, per facta concludentia, l’esistenza della duratura inclusione dell’imputato nella compagine associativa che gestì il campionato di calcio in modo illecito e fraudolento; egli, come più volte evidenziato, dette un forte contributo alla sua esistenza, al suo rafforzamento ed al raggiungimento concreto degli obbiettivi prefigurati. L’imputato deve essere, pertanto, dichiarato responsabile del delitto ascritto al capo A). Dalla sentenza del G.U.P. dr. E. de Gregorio
LA SENTENZA DEL 14-12-2009: PER TULLIO LANESE, RESPONSABILE DEL DELITTO DI CUI AL CAPO A), IN RAGIONE DELLA GRAVITA’ DELLA VIOLAZIONE DEI DOVERI CHE INERIVANO AL SUO CARICO DI PRESIDENTE AIA, DI CUI SI E’ GIA’ SCRITTO NELLA PARTE MOTIVA DEDICATA ALLA SUA POSIZIONE, VA STABILITA LA PENA DI ANNI DUE E MESI DIECI DI RECLUSIONE, AUMENTATA PER L’AGGRAVANTE DEL NUMERO DELLE PERSONE AD ANNI TRE DI RECLUSIONE. LA PENA E’ RIDOTTA PER IL RITO SCELTO A QUELLA DI ANNI DUE DI RECLUSIONE. AGLI IMPUTATI DONDARINI PAOLO E LANESE TULLIO, CONSENTENDOLO I LIMITI DI PENA IRROGATA E POTENDO PRONOSTICARSI CHE ESSI, FINORA INCENSURATI, SAPPIANO ASTENERSI DAL COMMETTERE ULTERIORI DELITTI VA DISPOSTA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA DETENTIVA.