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MESSINA: LA CONCESSIONE DEGLI STADI AI FRANZA, GLI INQUIRENTI NON MOLLANO. RICORSO IN CASSAZIONE

Un appello e un ricorso per Cassazione. Per contestare punto dopo punto la sentenza emessa dal gup Antonino Genovese sulla vicenda stadi, che il 27 gennaio scorso scagionò dall’accusa di abuso d’ufficio l’attuale assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Scoglio, all’epoca dei fatti city manager comunale, e gli imprenditori Pietro e Vincenzo Franza, quando erano ai vertici della società calcistica FC Messina. Si tratta di due atti diversi perché in udienza preliminare le strade processuali dei tre si sono divise: Pietro Franza e Scoglio hanno scelto il rito ordinario, mentre Vincenzo Franza ha scelto il rito abbreviato. Per Scoglio e Pietro Franza infatti a gennaio il gup Genovese ha deciso il “non luogo a procedere”, mentre per Vincenzo Franza, che ha optato per il giudizio abbreviato, ha disposto l’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» a fronte di una richiesta dell’accusa di un anno e quattro mesi di reclusione. Quindi per i riti ordinari adesso la vicenda si trasferisce in Cassazione, mentre per il giudizio abbreviato tutto si “giocherà” davanti ai giudici d’appello peloritani. Sia il ricorso che l’atto d’appello sono siglati dal procuratore capo Guido Lo Forte e dai quattro sostituti che hanno composto il pool che s’è occupato delle vicende dell’FC Messina, vale a dire Vito Di Giorgio, Maria Pellegrino, Francesca Ciranna e Fabrizio Monaco. Sintetizzando, prima di affrontare alcuni passaggi concettuali dei due atti, dobbiamo ripercorrere brevemente cosa ha “detto” la sentenza assolutoria. Ha detto che permangono forti perplessità sulla legittimità dell’accordo procedimentale, cioé la formula amministrativa che in un determinato momento storico venne scelta per regolamentare i rapporti Comune-FC Messina nella gestione degli stadi, e poi ha affermato che manca il cosiddetto “elemento soggettivo del reato”, cioé che non ci sarebbe stato dolo nell’agire dei protagonisti della vicenda.
E su questi due punti si fondano essenzialmente gli atti depositati dalla Procura per contestare la sentenza, ed il primo passaggio logico espresso li accomuna tutti i due: proprio l’illegittimità del percorso amministrativo scelto è indice secondo i magistrati della presenza dell’elemento soggettivo del reato. Sostiene infatti la Procura che la società FC Messina propose in prima battuta il project financing e successivamente l’accordo procedimentale, conferì l’incarico di consulenza a Scoglio con la “interposizione fittizia” del coniuge, sollecitò ed ottenne un incontro presso la sede della società, cui parteciparono anche Scoglio, già direttore generale del Comune, e l’avvocato Fragale, subentrato a Scoglio, organizzato secondo i magistrati per rassicurare Fragale sulla legittimità del percorso amministrativo scelto. C’è poi la cosiddetta “tempistica degli eventi” da considerare, che secondo la Procura prova la presenza del dolo: appena due giorni prima della determina dirigenziale dell’ingegnere Amato, responsabile del progetto, che rigettava la proposta per “carenza dei requisiti minimi”, veniva messo sul tavolo della trattativa l’accordo procedimentale. E questo passaggio secondo la Procura sarebbe stato completamente ignorato nella sentenza, poiché non è credibile la tesi secondo cui Scoglio, massimo vertice amministrativo del Comune, non sapesse nulla delle sorti del project, mentre sarebbe vero il contrario, cioé che dopo aver “subodorato” della bocciatura del project fu proposto come extrema ratio l’accordo procedimentale. Ed ancora sempre secondo la Procura è stato ampiamente provato il “rapporto di contiguità” tra l’avvocato Scoglio e il gruppo imprenditoriale dei Franza, che la giurisprudenza di legittimità considera estremamente significativo del dolo, in tema di condotte abusive dell’amministratore pubblico. Altro passaggio-chiave. Posto che anche il gup Genovese ha evidenziato in sentenza i profili di illegittimità della procedura amministrativa scelta per portare avanti il rapporto Comune-FC Messina e visto che l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici accese i riflettori nell’ottobre del 2005 e non nel marzo 2006 come si è sostenuto in difesa, dopo i rilevi mossi dall’organo di controllo nessuno si mosse, per conto del Comune, per riesaminare la vicenda sulla scorta proprio dei rilievi mossi. Ancora. La Procura sottolinea nel contestare la sentenza assolutoria che l’istruttoria relativa alla proposta di accordo procedimentale fu “rapidissima, sommaria e carente”: la società fece la sua proposta il 12 agosto del 2005, la proposta di delibera approvativa fu del 26 agosto, e fu approvata in consiglio comunale il 30 dello stesso mese. anche la tempistica quindi proverebbe la presenza del dolo. Nuccio Anselmo - Gds

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