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L’INCHIESTA: Caso morte calciatore Denis Bergamini, si riapre l’inchiesta

La procura di Castrovillari ha chiesto al gip di riaprire l’inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza che morì il 18 novembre 1989, ufficialmente investito da un camionista. La procura ha ripreso il fascicolo collegandolo ad una indagine del 1994, in cui fu la Questura di Cosenza a chiedere accertamenti. Richiesta che poi fu archiviata. La procura di Castrovillari si è mossa ora su richiesta della famiglia di Donata Bergamini, sorella del calciatore, e del loro legale Eugenio Gallerani. In quasi due anni di accertamenti privati, sarebbero emersi elementi che avrebbero messo in luce contraddizioni e incompatibilità della ricostruzione tecnica dell’investimento, con nuovi rilievi tecnico-scientifici e fotografici e conclusioni medico-legali sul corpo del giovane calciatore, che metterebbero in dubbio la verità giudiziaria del processo, che nel 1992 portò all’assoluzione del camionista, allora accusato di omicidio colposo. La tesi della famiglia è che Bergamini sia stato portato cadavere nel punto in cui venne trovato, sulla strada statale 106 jonica. Invece di procedere con un’autonoma riapertura dell’inchiesta, il procuratore capo Franco Giacomantonio ha preferito inoltrare la richiesta al gip, che dovrà decidere se accoglierla. I familiari di Bergamini, la sorella Domizia e il padre Domizio, hanno accolto la notizia con commozione. «Finalmente - hanno dichiarato - hanno capito che i motivi c’erano per pensare che Denis non si è ucciso ma è stato ucciso. Non abbiamo mai creduto alla tesi che Denis fosse rimasto vittima di un incidente». (fra.ros.)

Inquisito per abusivismo edilizio a causa dei lavori per la realizzazione di una piscina e per l’ampliamento di un vano: Villa di Filicudi, Luca Barbareschi rimane indagato

Guai giudiziari per l’attore Luca Barbareschi, deputato nazionale, il quale è stato inquisito per abusivismo edilizio a causa dei lavori per la realizzazione di una piscina e per l’ampliamento di un vano, nella sua casa sull’isola di Filicudi, nell’arcipelago delle Eolie. Il sostituto della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, Giorgio Nicola, al quale il procuratore Salvatore De Luca ha affidato le indagini su reati contro la pubblica amministrazione, ha infatti concluso le indagini preliminari e inviato una informazione di garanzia, con contestuale avviso di chiusura dell’inchiesta giudiziaria, su nuove ipotesi di abusivismo edilizio commesse fino al 5 agosto dello scorso anno nella ristrutturazione di un immobile di Filicudi. La Procura di Barcellona contesta infatti all’attore, le ipotesi di reato indicate analiticamente nel capo d’imputazione, per presunta violazione “dell’art. 44 comma 1 lett. C del D.p.r. 380/2001 perché – si legge nell’avviso di conclusione delle indagini – , in qualità di proprietario e committente, in assenza della necessaria concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico catastalmente censita al foglio 23 part. 387 sub. 3 del Comune di Lipari , nell’isola di Filicudi Luca Barbareschi ( difeso dall’avv. Irene Benenati) costruiva una piscina avente le dimensioni di mt. 5,50 x 3,4 x 1,2 di profondità, nonché realizzava un ampliamento del vano tecnico con creazione di due finestre e una diversa distribuzione planimetrica del vano scala con creazione di una nuova porta di ingresso e di una nuova finestra». All’attore si consueta inoltre di «avere realizzato le opere “abusive” in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico senza avere previamente ottenuto il nulla osta della competente Soprintendenza ai beni paesaggistici». Altra contestazione mossa a Barbareschi è di aver «realizzato le opere in zona sismica e in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione rispettivamente da inoltrare e da ricevere dal Genio civile». L’indagato avrà adesso 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogato per chiarori la sua posizione o in alternativa pere presentare memorie difensive a discolpa. Subito dopo il magistrato inquirente valuterà gli atti, anche alla luce della posizione espressa dall’indagato e deciderà se citare in giudizio Luca Barbareschi o chiedere al Gip l’archiviazione dell’intera inchiesta. LEONARDO ORLANDO - GDS

IL GIORNO DOPO L’ARRESTO DELL’ ON. CATENO DE LUCA: Il gip: realizzate per finalità privatistiche opere edilizie. Domani mattina l’interrogatorio di garanzia del sindaco di Fiumedinisi

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FOTO: ENRICO DI GIACOMO

Il giorno cruciale è domani. Quando l’on. Cateno De Luca, da lunedì sera agli arresti domiciliari nella sua casa di Fiumedinisi, si presenterà davanti al gip Daria Orlando in compagnia del suo legale, l’avvocato Giovanni Calamoneri, per rispondere o meno alle domande del giudice e dei magistrati che hanno chiesto il suo arresto, il procuratore aggiunto Vincenzo Barbaro e il sostituto Liliana Todaro, per la storia della speculazione edilizia di Contrada Vecchio proprio a Fiumedinisi, il paese della zona ionica dove è anche sindaco. Le accuse da cui si deve difendere sono cristallizzate nell’ordinanza del gip Orlando, quarantasei pagine dove si racconta questa storia urbanistica molto particolare: abuso d’ufficio, tentata concussione, falso del pubblico ufficiale. E insieme al parlamentare si trovano agli arresti domiciliari altre tre indagati, vale a dire il fratello Tindaro Eugenio “Gino” De Luca, 45 anni, un funzionario del Comune, Pietro D’Anna, 50 anni, responsabile dell’Area servizi territoriali e ambientali, e il presidente della Commissione edilizia del centro ionico, l’architetto Benedetto Parisi, 53 anni. Ma l’inchiesta non è affatto finita, anche perché gli indagati sono complessivamente diciotto e si tratta prevalentemente di amministratori e liberi professionisti della zona ionica, su cui sono in corso altre attività d’accertamento della Procura. Il cosiddetto “Contratto di Quartiere II” dal titolo “Vivi Fiumedinisi” con cui De Luca da sindaco del centro ionico avrebbe modificato le precedenti previsioni del Piano regolatore, che non programmavano opere d’edilizia in Contrada Vecchio (ritenute dall’accusa riconducibili proprio a De Luca e ad alcuni suoi congiunti) venne approvato come scrive il gip Orlando dall’allora vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 2 marzo del 2005. Faceva parte di una graduatoria di proposte presentate da tutti i comuni della Sicilia «ritenute ammissibili e finanziabili, collocando al n. 20 il Comune di Fiumedinisi con 71 punti per un importo di euro 2.500.000». Ebbene, scrive il gip valutando la documentazione amministrativa sull’approvazione agli atti, che «… si evince che per tutti i Comuni della Sicilia – con l’eccezione di Fiumedinisi –, non risultano varianti urbanistiche approvate, che dipendono da Contratto di Quartiere, e che comportino insediamenti abitativi in aree con destinazione urbanistica a verde agricolo». In ogni caso, subito dopo l’approvazione da parte del vice ministro alle Infrastrutture, il Comune nominò il responsabile e coordinatore del progetto e conferì ad alcuni professionisti incarichi di progettazione definitiva. A settembre di quello stesso anno con due delibere specifiche, quindi con due atti amministrativi ufficiali, il consigli comunale del centro ionico adottò il “Contratto di Quartiere II «sia per la “Parte pubblica” sia per la “Parte privata”». Con questo passaggio secondo il gip «in buona sostanza con tali delibere viene adottata la variante allo strumento urbanistico vigente dal 5 maggio 2003. Occorre rappresentare che tra le proposte di intervento dei privati (pari a n. 18) compaiono, tra l’altro, quelle avanzate da Dioniso srl (per la creazione di una struttura alberghiera con annesso centro benessere), quelle del CAF Fenapi srl (per la realizzazione di un centro nazionale di formazione permanente, sede legale, amministrativa e di rappresentanza) e quella della Mabel (cooperativa edilizia convenzionata)». In un altro passaggio il gip descrive la cosiddetta compatibilità degli interventi previsti con le previsioni del “Contratto di Quartiere II”, che in pratica secondo l’accusa hanno “cambiato le carte in tavola” rispetto al Piano regolatore: «… non appare idoneo agli scopi di cui sopra (cioé quelli del Prg, n.d.r.), nè a quello di incrementare l’occupazione in un territorio in cui l’attività prevalente è l’agricoltura e la pastorizia esercitata ancora allo stato brado con una discreta presenza di piccoli imprenditori edili e modesti artigiani (qui il gip riprende quello che si scriveva del Piano regolatore, n.d.r.) la creazione di una struttura alberghiera (Dioniso srl di cui De Luca Cateno Roberto è amministratore unico e di fatto proprietario) a sei elevazioni con 33 camere e 98 posti letto, oltre centro benessere dotato di piscina relax, sauna, sala palestra e sala conferenza». Come valuta il gip tutto questo? Ecco: «… in definitiva, appare ai limiti dell’evidenza che, almeno per gli interventi in cui si discute, il ricorso alla procedura del Contratto di Quartiere altro non sia che un modo per evitare surrettiziamente, aggirandole, le previsioni di cui al più volte citato decreto del 5.5.2003 (l’approvazione del Prg, n.d.r.), realizzando per finalità privatistiche consistenti opere edilizie su terreni appositamente acquisiti in taluni casi anche a prezzi di mercato inferiori, in considerazione della natura agricola che gli stessi avevano al momento dell’acquisizione. Interventi edilizi che sono stati in parte oggetto di successiva alienazione». NUCCIO ANSELMO - GDS

La vicenda
Il deputato regionale e sindaco di Fiumedinisi Cateno De Luca, leader del movimento “Sicilia Vera”, è stato arrestato lunedì sera a conclusione del consiglio comunale del centro ionico dalla Sezione di Pg della Polizia municipale della Procura con le accuse di abuso d’ufficio, tentata concussione e falso. All’esponente politico sono stati concessi i domiciliari. L’indagine è legata all’attività amministrativa di De Luca come sindaco di Fiumedinisi. Con lui sono stati arrestati anche il fratello Tindaro “Gino”, un funzionario del Comune, Pietro D’Anna e il presidente della Commissione edilizia, Benedetto Parisi. Sono 18 gli indagati tra amministratori comunali e liberi professionisti della zona ionica. L’ordinanza è del gip Daria Orlando, e riguarda vicende tra il 2004 e il 2010 per un programma che in origine era di opere di riqualificazione urbanistica e incentivazione dell’occupazione. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Guido Lo Forte, dall’aggiunto Vincenzo Barbaro e dal sostituto Liliana Todaro, hanno appurato che la quasi totalità degli interventi ha favorito direttamente o indirettamente De Luca e i suoi familiari. Al centro la costruzione di un albergo con centro benessere della società “Dioniso srl”, l’edificazione di 16 villette da parte della coop “Mabel”, e la realizzazione di muri di contenimento del torrente Fiumedinisi. Strutture, in parte ultimate e in parte in costruzione, tutte sequestrate dal gip.

Nel paese che fu il suo “regno” il passato sembra sbiadito
Il “day after” per Fiumedinisi è un giorno buio. E non solo per la vicenda che ha portato agli arresti domiciliari il sindaco e deputato regionale Cateno De Luca, il fratello Eugenio, per tutti Gino, il funzionario dell’Ufficio tecnico del Comune, Pietro D’Anna, e il presidente della Commissione edilizia Benedetto Parisi. Ironia della sorte, il paese è anche al buio perché l’Enel per buona parte della giornata ha distaccato, come annunciato, la corrente elettrica, per lavori urgenti. Quando arriviamo a Fiumedinisi, poco prima di mezzogiorno, il sole cocente brucia le strade. Non si scorge anima viva. Sembra un paese fantasma, dove un “silenzio assordante” angoscia il visitatore. Nei due principali bar, quello di piazza San Pietro e il “Centrale” di fronte al Santuario dedicato alla Madonna Annunziata, solo pochi clienti, per lo più anziani. Al nostro “apparire” qualcuno si allontana, guardandoci con sospetto come se avessimo “violato” un territorio sacro. Un comportamento che lascia perplessi perché i fiumedinisani sono un popolo orgoglioso e ospitale. Timide le reazioni, a labbra serrate. Andando frettolosamente via, in due-tre ci sussurrano all’unisono: «Guardi, qualsiasi cosa le diciamo rischiamo di sbagliare». Nessun commento, insomma, nonostante nei due bar ci siano a disposizione le copie della “Gazzetta del Sud” con i particolari della vicenda. Insomma, nessun tipo di trionfalismo o di sconfitta perché qui, come in tutti i piccoli centri, si preferisce che le dispute politiche si risolvano senza clamori e nella sede naturale, il consiglio comunale. Nel bar “Centrale” c’è la titolare, che ci accoglie con un sorriso e come segno di ospitalità ci offre il caffé ma non vuole sentire parlare di questa “maledetta” storia, che ha richiamato in paese cronisti anche di testate nazionali. Ed è a pochi metri dal ritrovo che si trova via Umberto I, dove attualmente Cateno De Luca è relegato nella sua abitazione, una volta sede della Fenapi. E poco distante da lì, piazza Matrice, dove due anziani parlottano guardando il vicino torrente Nisi, dove è stato costruito il muraglione d’argine posto adesso sotto sequestro. Alzando lo sguardo, si staglia l’imponente centro benessere ancora da ultimare e i terreni sui quali dovevano essere costruite le villette. Gli anziani ci guardano con sospetto, quasi a dire “ma che andate cercando?”. Poi, uno di loro, sussurra: «Boh, ma che qualcosa non andasse già si sapeva in paese… ma non fino a questo punto. I soldi, i soldi - incalza uno di loro - quelli fanno perdere la testa». In Cateno De Luca, tutti avevano riposto speranze perché considerato “ragazzo” che sa fare politica. E adesso, ci si chiede quale sarà il futuro dei giovani che in questa meragliosa vallata sono nati e vivono. C’è chi ricorda l’entrata trionfale di De Luca, degna di un re, in piazza Matrice, in sella a un cavallo, appena eletto sindaco per la seconda volta. E le feste nelle due piazze con migliaia di persone per acclamare “Robertino” rieletto all’Ars, che dal palco comiziale ripeteva che il paese rappresentava per lui “l’ombellico del mondo”, oppure amava definirlo la “metropoli di Fiumedinisi”. Adesso il recente passato sembra lontano, sbiadito. La “botta” è stata di quelle che non si dimenticano facilmente ma qui, a Fiumedinisi, vogliono voltare pagina per ricominciare daccapo. Umberto Gaberscek - GDS

Il “j’accuse” dei Comunisti italiani. La solidarietà del sindaco di Licata
Il giorno dopo è come se le reazioni politiche si fossero prosciugate. Quello dell’on. Cateno De Luca è ormai un caso giudiziario e i commenti dei colleghi deputati, o dei rappresentanti delle forze politiche e sociali, sono improntanti alla massima prudenza. «Sarà la magistratura ad accertare i fatti», e via così con frasi più o meno scontate. Tra i pochi a intervenire ieri sulla vicenda Orazio Licandro, della segreteria nazionale dei Comunisti italiani. «Ormai le istituzioni italiane – afferma –, a cui non sono estranee quelle siciliane, sono profondamente infiltrate dalla criminalità. È vera la presunzione d’innocenza e attenderemo il lavoro della magistratura, ma certamente un parlamentare che in così poco tempo cambia sei volte casacca non lo reputiamo mosso da nobili ideali in politica. Per liquidare questa ennesima degradante vicenda siciliana – prosegue Licandro – c’è da usare davvero lo slogan di De Luca: “demoliamo la Regione!”. La Federazione della Sinistra, con le altre forze democratiche, progressiste e di sinistra, si è assunta il dovere, prima morale che politico, di liberare la Sicilia dalla metastasi della criminalità organizzata e della corruzione. I siciliani onesti, che sono la stragrande maggioranza, non ne possono più di trasformismi e di illegalità. A Palermo, come a Roma, tutti a casa e pronti al voto». Va sottolineato, però, che De Luca non è accusato né di collusione con la criminalità né di corruzione, ma di abuso d’ufficio e tentata concussione. Solidarietà a De Luca, invece, viene espressa dal sindaco di Licata Angelo Graci, in una nota firmata anche da sei assessori della giunta del Comune agrigentino. «In un momento difficile per il nostro amico Cateno De Luca – scrive Graci –, da un punto di vista umano e politico, e con la convinzione che presto sarà chiarito tutto agli organi competenti, gli siamo vicini come amministratori locali e di partito. Restiamo fortemente perplessi delle accuse che gli vengono mosse a partire dal tentativo di concussione che appare fragile e poco documentato. Poniamo piena fiducia nella magistratura e ribadiamo che l’azione politica dell’on. De Luca si è sempre caratterizzata nel rispetto delle Istituzioni».(l.d.)

MESSINA: Usura sui beni del costruttore Marino. Tutti sono stati assolti pienamente. Disposta anche la restituzione di quanto era stato all’epoca sequestrato

Una distinta signora piange lacrime amare mentre il presidente Mario Samperi legge la sentenza assolutoria per tutti e snocciola ad uno ad uno i nomi, ha già pronunciato la formula iniziale: «visto l’articolo 530 del codice di procedura penale assolve…». La fine di un incubo. Nell’aula assolata della seconda sezione penale del tribunale c’è un caldo terribile, è quasi mezzogiorno, e sono passati undici anni di processo in primo grado che per molti è stata un’odissea giudiziaria in piena regola, accuse clamorosamente sgonfiate dopo il clamore dei primi passi eclatanti dell’inchiesta sul “giro d’usura” legato all’eredità del costruttore Antonino Marino. Undici anni di “bagnomaria” passati a singhiozzo in un’aula di giustizia non sono giustizia qualunque cosa succeda, ma si “tocca” nell’aria che bruciano parecchio a chi ha dovuto sopportare tutto questo. Non quindi prescrizione e cinque condanne come aveva richiesto l’accusa appena due mesi fa, ma pronuncia nel merito della seconda sezione penale del tribunale con assoluzione piena «perché il fatto non sussiste» per l’avvocato Carlo Alessandro e per Franco Antonio Marrazzo, Rosario Galdelli, Salvatore Caliri, Mariano Caliri, Benedetto Rizzo, Domenico Scordo, Carmela Costa, Antonino Scordo, Silvano Campo, Pietro Costa, Domenico Bellantoni, Luigi Tibia, Domenico Zampogna, Rosario Cacciola, Elena Nicolace, Paola Orecchio, Luciano Calabrò, Emilio Danzè, Alberto Ruggeri e Santo Farina. I giudici hanno anche disposto in sostanza la restituzione dei beni sequestrati, rimettendo le parti davanti al giudice civile per le eventuali controversie relative alla restituzione. L’accusa ad aprile, il sostituto procuratore Fabrizio Monaco, aveva chiesto la dichiarazione di prescrizione per l’avvocato Carlo Alessandro e per Franco Alfonso Marrazzo, Salvatore Caliri, Mariano Caliri, Benedetto Rizzo, Carmela Costa, Rosario Cacciola, Elena Nicolace, Paola Orecchio, Luciano Calabrò, Emilio Danzè, Alberto Ruggeri, Santo Farina; dichiarazione di “non doversi procedere per morte del reo” per Rosario Galdelli, Antonino Scordo e Domenico Zampogna; cinque condanne per Domenico Scordo, Pietro Costa, Silvano Campo, Domenico Bellantoni e Luigi Tibia. Eravamo nel 2002 quando si celebrò l’udienza preliminare davanti al gip Alfredo Sicuro, la prima udienza di questo processo (si tratta in realtà di due distinti procedimenti poi riuniti) si celebrò il 17 maggio dello stesso anno, e ne sono seguite quasi una sessantina nel corso delle quali il presidente del collegio giudicante è cambiato per ben tre volte, e innumerevoli volte anche gli altri componenti del collegio sono stati sostituiti. Il dibattimento è stato “rinnovato” per il cambiamento dei giudici, per ben tre volte. Si è ripartiti cioé da zero. L’accusa, inizialmente fu l’allora sostituto della Dda Ezio Arcadi a condurre l’inchiesta dei carabinieri, chiese l’escussione di ben 18 testimoni mentre la persona offesa, costituitasi parte civile, la signora Biagia Marino, non è stata invece sentita al dibattimento in quanto le sue dichiarazioni erano state raccolte con incidente probatorio davanti al gup Carmelo Cucurullo. Nel corso del giudizio si è registrata anche la revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell’avvocato Carlo Alessandro, dopo accordi transattivi, e anche di qualche altro imputato. E tutto questo dibattimento non ha intaccato la tesi difensiva, che è stata polarizzata sulla assoluta carenza probatoria delle accuse: per esempio non sono state svolte indagini bancarie, non sono state fatte perizie sul valore dei beni venduti, quindi il tutto è stato basato sulle dichiarazioni rese dalla Marino, peraltro considerate sempre da tutti i difensori né precise, né univoche, né lineari. E infine dopo la richiesta di prescrizione da parte del pm per tutti i reati di usura i difensori hanno ampiamente discusso il tema della prevalenza della formula di assoluzione su quella di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pur in assenza di rinunzia a essa da parte dell’imputato. NUCCIO ANSELMO - GDS

BARCELLONA P. G., GLI ASPETTI INEDITI DELLE OPERAZIONI ANTIMAFIA ‘POZZO 2′ E ‘GOTHA’: Il controllo dei Mazzarroti sugli uffici tecnici. Si continua a scavare nel nuovo “cimitero” della mafia. Le azioni militari decise dal gruppo D’Amico

Si scava ancora e senza esito, nel “purgatorio” della mafia, sulle alture del feudo di Villa Arangia, fra Tripi e Basicò. Dalla grande fossa realizzata dai vigili del fuoco che hanno scavato a fondo valle rispetto alla stalla della mattanza, in un sottobosco di querce, su indicazione del pentito Santo Gullo, referente della mafia per i territori di Falcone e Oliveri, non sono emersi ancora i resti scheletrici del tortoriciano Carmelo Triscari Barberi, scomparso nel gennaio del 1996 e ucciso da Mimmo Tramontana. Sul cocuzzolo di contrada Parmidderi sabato scorso un elicottero avrebbe portato sul posto lo stesso pentito che avrebbe indicato ai carabinieri del Ros e agli investigatori della Dia, la fossa dove era stato seppellito il commerciante di bestiame di Rodì Milici, Salvatore Munafò. Il cadavere di Munafò era stato inumato nel sottosuolo da Santo Gullo e dal proprietario della stalla, Turi Calcò Labruzzo. Triscari invece sarebbe stato seppellito da Calcò e dallo stesso Tramontana. Quest’ultimo la sera del delitto aveva intimato a tutte le persone che avevano assistito all’esecuzione mafiosa di allontanarsi dalla stalla e per questo le ricerche sono più difficili del previsto. Le due operazioni “Gotha”, che ha portato in carcere parte della commissione che governa la mafia di Barcellona, e “Pozzo II”, che ha fatto incarcerare i “soldati” dell’ala armata della mafia e le teste di legno che si sono prestate per la gestione delle imprese mafiose, rivelano aspetti inediti sull’organigramma della mafia del gruppo dei Barcellonesi e delle sue articolazioni territoriali. I due collaboratori di giustizia, Melo Bisognano e Santo Gullo, asseriscono che la cosca dei Mazzarroti controllava, anzi, aveva “in mano” persino gli uffici tecnici dei Comuni di Mazzarrà, Falcone e Oliveri e ciò per quanto concerne la gestione dei lavori pubblici e delle commesse. I pentiti parlano anche degli ultimi omicidi, come quello eclatante di Melo Mazza avvenuto la notte del 27 marzo del 2009 a Olivarella e dei possibili autori. Inoltre entrambi i collaboratori hanno dato una lettura convergente anche ai due diversi tentativi di omicidio commessi nei confronti di Carmelo Giambò con gli agguati - peraltro falliti - del 22 agosto 2010 e del 3 marzo scorso. Sia per l’omicidio Mazza che per gli agguati a Giambò, emergerebbero ancora una volta, con maggiore determinazione, le azioni militari decise dal gruppo D’Amico, il cosiddetto gruppo di Pozzo di Gotto che assieme al gruppo di San Giovanni, che fa capo ad Ottavio Perdichizzi si concedono “militarmente” il territorio consumando le azioni delittuose più eclatanti nel settore delle estorsioni e negli omicidi. Sia per l’omicidio Mazza che per i due falliti attentati a Giambò, il pentito Santo Gullo, indica una regia unica, quella di Francesco D’Amico che avrebbe partecipato in prima persona al gruppo di fuoco che ha agito a Olivarella contro Mazza. Stessa regia per gli agguati a Giambò. Secondo Melo Bisognano e Santo Gullo, Carmelo Giambò stava pagando con la vita perché aveva messo in giro voci false sul conto di Salvatore Ofria. Bisognano ha raccontato che poco prima di essere arrestato per l’operazione “Sistema” era stato avvicinato da Giuseppe Triolo, piccolo imprenditore di Bafia di Castroreale (per il quale era stato chiesto l’arresto non concesso dal gip) il quale riferì che Salvatore Ofria voleva un appuntamento con il boss di Mazzarrà. «Risposi affermativamente dicendogli di riferire a Ofria di venire a trovarmi a Furnari. Dopo circa dieci giorni Ofria Salvatore, accompagnato dal Triolo Giuseppe – racconta il boss – mi incontrarono a Furnari in contrada Sant’Enargi, dove custodivo i cavalli». Ofria gli aveva chiesto se fosse disponibile a presenziare a una riunione da tenersi con Giovanni Rao per decidere sulle gravi accuse lanciate da Giambò che andava a dire in giro che Ofria fosse “confidente” dei carabinieri. Stessa versione ha dato Gullo, il quale ha anche aggiunto che dell’agguato si sarebbe occupato Francesco D’Amico. Tornando all’omicidio Mazza, Santo Gullo, ha spiegato meglio alcuni particolari che precedettero il delitto. Lo stesso D’Amico lo aveva reso edotto, il 14 gennaio del 2009, data in cui è nata una bimba, parente del pentito, di essere sul punto di consumare il delitto. Quel preciso giorno Francesco D’Amico avrebbe cercato con insistenza Santo Gullo per chiedergli la consegna di un’autovettura di grossa cilindrata perché serviva «per uccidere il Mazza, ma io non ho dato seguito a quanto richiestomi». «Per quanto riguarda l’omicidio Mazza – ha successivamente specificato Gullo –, ho appreso in carcere che gli autori si identificano in Francesco D’Amico e tale Bucalo, cugino di Antonino Calderone detto Caiella. In carcere anche Angelo Caliri, cognato di Mazza – ha aggiunto il pentito – , mi ha confermato che il fatto era riconducibile a Francesco D’Amico perché il Mazza si stava allargando troppo». LEONARDO ORLANDO - GDS

IL DOCUMENTO - PUBBLICHIAMO LA TERZA PARTE (L’ANALISI DELLE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI) DELL’ORDINANZA DI CUSTODIE CAUTELARI DELL’OPERAZIONE ANTIMAFIA ‘POZZO 2′ CON CUI SI E’ COLPITO IL CUORE DI COSA NOSTRA MESSINESE

L’analisi delle singole posizioni processuali:

Marino Tindaro.
(capo 12) della rubrica)

Nella prospettazione di accusa oggetto di verifica critica nell’ambito del presente procedimento, Marino Tindaro è imprenditore che, pur non stabilmente inserito in alcuna delle strutture criminali a connotazione mafiosa operanti nel territorio della provincia, avrebbe assunto la veste di concorrente esterno tanto a vantaggio della congrega, operante nel territorio di Tortorici, storicamente retta dai componenti della famiglia Bontempo Scavo (cfr. capo 12) della rubrica) quanto nei confronti della consorteria barcollonese (capo 11) della rubrica).
Or, avuto precipuo riguardo alla prima delle contestazioni, devesi sin da subito evidenziare come il Marino sia stato per essa già giudicato nell’ambito del diverso procedimento penale portante il n. 610/06 R.G.N.R..
In quest’ultimo il Marino ha beneficiato di una pronuncia assolutoria che ha acquistato efficacia di cosa giudicata .
In relazione al periodo temporale compreso tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2008 (tempus commissi delicti della fattispecie in quella sede contestata al Marino) ogni valutazione da parte di questa Giudice risulta, pertanto, preclusa.
Non è un caso che l’incolpazione oggetto della presente verifica attenga ad un periodo anteriore ed alquanto datato (per l’esattezza, tra il 2002 ed il novembre 2006).
§
Nell’ottica accusatoria, la fattispecie delittuosa descritta al capo 12) della rubrica fonda la propria legittimazione nelle propalazioni accusatorie rese da taluni collaboratori di giustizia.
Orbene, nessun peso specifico può, all’evidenza, attribuirsi alle dichiarazioni rese da Lenzo Santo.
Quest’ultimo, nell’ambito del procedimento penale noto come “operazione Icaroâ€, ha, infatti, operato un fugace riferimento all’indagato.
Ha riferito che il Marino era sottoposto a vincolo estorsivo da parte di Giglia Salvatore, esponente della cosca tortoriciana (cfr. verbale di incidente probatorio del 22 settembre 2004).
Un tenore ben diverso qualifica il narrato offerto da Merenda Emanuele (cfr. verbale del 14 ottobre 2009).
Questi, dopo aver ricondotto il rapporto che ha legato il Marino al Giglia ad un intenso vincolo amicale (“era intimo amico di Salvatore Gigliaâ€), ha anzitutto dichiarato che il primo era solito corrispondere somme di denaro a Ioppolo Diego, esponente di spicco della congrega retta dalla famiglia Bontempo Scavo (“il medesimo Marino, per il tramite del Giglia, aveva in diverse occasioni elargito somme di denaro, anche mediante me, a favore di Ioppolo Diego che conosco come braccio destro di Bontempo Scavo Vincenzo. Non sono a conoscenza dell’origine e delle finalità delle dazioni appena richiamateâ€).
Ha, soprattutto, aggiunto che il Marino in diverse circostanze, tutte collocabili in epoca anteriore all’anno 2003, si era prestato a ricevere il “pizzo†corrisposto da altri imprenditori a favore della congrega (“ricordo che prima del mio arresto, avvenuto nel 2003, il Marino, accompagnato da me e dallo Ioppolo, ha avanzato una richiesta estorsiva per conto dei Bontempo Scavo in danno di un’impresa che era impegnata nei lavori per la tratta autostradale compresa tra Brolo e Torrenova. Ricordo di aver accompagnato il Marino che, sceso dalla macchina, aveva interloquito con il responsabile dell’impresa…al suo ritorno in macchina, il Marino consegnava a Ioppolo una busta contenente del denaro contante che questi avrebbe a sua volta dovuto fare pervenire a Bontempo Scavo Vincenzoâ€).
Alla stessa funzione di intermediario tra gli imprenditori vessati ed i responsabili del sodalizio il Marino si era ripetutamente determinato anche in epoca più recente (cfr. verbale del 14 ottobre 2009).
Proprio per tale ragione, il Merenda ha sostenuto che il Marino debba a tutti gli effetti definirsi un associato (“dal 2007 sono certo che Marino Tindaro abbia incontrato in più circostanze Bontempo Scavo Sebastiano, anche in mia presenza, con il quale manteneva ottimi rapporti. Sono certo che il Marino appartenesse al gruppo Bontempo Scavo in quanto gli era stata riconosciuta dalla citata consorteria mafiosa la possibilità di individuare le imprese a cui affidare i più importanti lavori del comprensorio ed anche perché al medesimo Marino era riconosciuta la possibilità di spendere il nome dei Bontempo Scavoâ€).
Paradigmatica espressione del rapporto qualificato che il Marino avrebbe intessuto con la consorteria tortoriciana è costituita dall’affidamento a suo favore dei lavori di ripascimento del lungomare di Gioiosa Marea (“In tal senso richiamo quanto da me già riferito in relazione ai lavori di ripascimento del lungomare di Gioiosa Marea che inizialmente sarebbero dovuti essere realizzati da Condipodero Marchetta Pietro mentre, a seguito del mio intervento su richiesta di Bontempo Scavo Sebastiano, era invece stati definitivamente affidati al Marino. Analogamente, e per come già riferito, il Marino, grazie al suo ruolo nell’ambito dell’organizzazione mafiosa riconducibile a Bontempo Scavo Sebastiano, si è sostituito alle imprese di Condipodero Marchetta Pietro nel subappalto alla ditta “PGF Costruzioni di Mondello Francesco†impegnata nei lavori di realizzazione del centro di artigianale di Sant’Angelo di Brolo, ed ancora sempre al Condipodero Marchetta Pietro nel subappalto alla ditta “Di Bella Basilio†impegnata nei lavori di realizzazione di un agriturismo per conto del rag. Scaffidi Gino di Sant’Angelo di Brolo. Infine ed a definitiva conferma dell’appartenenza del Marino al gruppo mafioso tortoriciano dei Bontempo Scavo devo ricordare che proprio presso i depositi di Marino, ubicati in località Piano Croce di Sant’Angelo di Brolo, sono state scaricate le armi da me acquistate da D’Amore Gianluca di Lercara Friddi. Armi acquistate per conto di Bontempo Scavoâ€).
§
Anche Gullo Santo ha operato un, invero sintetico, riferimento agli opachi rapporti che il Marino avrebbe intessuto con membri del sodalizio tortoriciano.
Ciò ha fatto attraverso il riferimento ai lavori concernenti la sistemazione del lungomare del comune di Gioiosa Marea (“Marino Tindaro è stato impegnato anche in alcuni lavori di ripascimento dei litorali di Gioiosa Marea, San Giorgio e Brolo. In occasione dei lavori di Brolo o di Capo d’Orlando si presentarono da me ad Oliveri alcuni esponenti della famiglia tortoriciana, tra cui Galati Vincenzo ed il cognato del “biondino†a nome Sebastiano. In un secondo incontro, invece, venne anche un tizio a nome Pippo. Mi fu richiesto di mettere a posto l’impresa di Pino Michele, che era impegnata nei lavori. L’accordo fu concluso nel senso che il Pino versò una tangente di 5.000 euro ed in più associò a se la ditta del Marino che nell’occasione aveva già preso accordi con i tortoriciani. In occasione dell’appalto per i lavori a Gioiosa Marea, il Marino non volle accordarsi con l’impresa del Pino Michele e per questo diede incarico al Coletta Marcello di compiere un attentato incendiario ai danni dei mezzi del Pino. ..circostanza che ho appreso in carcere a Messina dal Coletta stesso durante un periodo di comune detenzioneâ€).
§
L’attività di indagine scaturita dalle propalazioni accusatorie appena ricordate si è, anzitutto, attuata attraverso un’analitica disamina delle vicende afferenti l’esecuzione del rapporto contrattuale che l’A.T.I. “Società Consortile Giosiosa s.r.l.†ha stipulato, in data 18 maggio 2005, con la Provincia regionale di Messina (per un ammontare complessivo di €. 3.168.286,41).
Essa - analiticamente compendiata alle pagg. 323 e ss. dell’informativa di reato del 4 giugno 2010 - ha permesso di delineare il ruolo assunto, nell’esecuzione dei lavori, dall’indagato.
In particolare, le imprese riconducibili al Marino risultano aver direttamente stipulato con l’A.T.I. due distinti contratti per il noleggio “a freddo†di mezzi meccanici (per un importo di appena €. 22.983,00).
Straordinariamente più significativi sotto il profilo economico appaiono i rapporti che l’indagato, attraverso mezzi riconducibili alla ditta individuale “Marino Tindaro†ed alla società “Marionter s.r.l.â€, ha intessuto con numerose società che si erano impegnate a favore dell’A.T.I. a fornire e trasportare gli inerti (“Nebrodi Inerti s.r.l.â€, “So.Ge.Ca.B. s.r.l.â€, “SI.E.I. srl- S.MER.L. s.r.l.â€) - cfr. pagg. 337 e ss. dell’informativa di reato del 4 giugno 2010.
Ben può dirsi, più in particolare, che in virtù di detti rapporti l’indagato sia riuscito ad acquisire una posizione di monopolio di fatto in relazione ai trasporti di materiale inerte presso il cantiere (il grafico riprodotto a pag. 341 dell’informativa di reato determina nella misura del 84% la quota riconducibile alle ditte gestite dal Marino, a fronte della più modesta frazione - pari al 16% - attribuita all’impresa gestita dall’imprenditore Pino Michele).
§
Orbene, è evidente che i fatti appena delineati valgano ad introdurre un elemento di forte suggestione a conforto delle asserzioni accusatorie offerte dai collaboratori di giustizia.
L’ipotesi, cioè, che il Marino, in coerenza all’assunto formulato dai collaboratori, possa aver assunto quella posizione di dominio appena delineata a cagione di qualificati rapporti con gli esponenti della consorteria che sul territorio del comune di Gioiosa Marea esercita storicamente la sua nefasta influenza non pare, di certo, opzione destituita di verosimiglianza.
Nell’alveo argomentativo appena tracciato, di gran lunga più significative si atteggiano le risultanze dell’attività intercettativa disposta nell’ambito del diverso procedimento penale n. 416/07 R.G.G.I.P. (anche noto come operazione “Ricaricaâ€).
Per quanto riportato alle pagg. 344 e ss. dell’informativa di reato, esse documentano in termini non equivoci gli opachi rapporti che questi ha mantenuto con Bontempo Scavo Sebastiano.
Delle intercettazioni in esame colpisce, in particolare, il fatto che al Marino il Bontempo Scavo abbia fatto ricorso al fine di contattare altri imprenditori (cfr. conversazione delle ore 9.16 dell’11 aprile 2007) e, soprattutto, per quanto è dato affermare nei limiti probabilistici in questa sede richiesti, per dare corso, nelle ore pomeridiane dell’11 aprile 2007, ad un convegno riservato con Calabrese Tindaro, all’epoca reggente del sodalizio mazzaroto.
Le conversazioni registrate all’interno dell’autovettura con la quale il Bontempo Scavo Sebastiano e il fidato Marino Gambazza Roberto si erano recati all’appuntamento concordato e, in esito, si erano allontanati assumono una straordinaria valenza dimostrativa.
Appare, così, oltremodo ragionevole ipotizzare come una delle ragioni sottese al convegno sia stata legata alla ricezione, da parte del Bontempo Scavo, di una non modesta somma di denaro (“mi ha dato duemila euro..adesso porto cinquecento euro a testa a quelliâ€) e soprattutto come, nel suo corso, gli interlocutori abbiano ribadito la persistente validità di accordi illeciti già da tempo sperimentati (“guardate che a Naso arriva una ditta di Rocca …la cosa è già sistemata … la stessa ditta che c’è lì nel fiume, quella che sta mettendo i cavi nel fiume, quelli sono già ragazzi dei suoi, perciò sanno cosa devono fare mi ha detto quando mi danno i soldi te li do tanto fattura tanti soldi mi devono dare, non c’è discussione, se fatturano centomila euro dice mi dà duemila euro, se ne fattura duecento mi danno quelli per duecento se ne fatturano cinquanta mi danno quelli per cinquanta, quando prendono il lavoro là, gente appostoâ€).
Appare appena il caso di rimarcare come il Bontempo Scavo non abbia mancato di manifestare la propria inquietudine per le modalità di svolgimento della “riunioneâ€.
Essa, ove oggetto di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, avrebbe potuto costituire fonte di gravi pregiudizi per ciascuno dei partecipi (“si è venuto ad infilare qui di dietro, non poteva stare tranquillo, se ci fermano a tutti e quattro, il sedere ce lo rompono, il sedereâ€).
§
La ricostruzione appena operata, per quanto all’evidenza inquietante, non può, ad opinione di questo decidente, essere utilmente valutata per supportare il giudizio di gravità indiziaria invocato dall’organo di accusa in ordine al delitto descritto al capo 12) della rubrica.
Come appena evidenziato, dette risultanze intercettative si collocano in un periodo temporale già coperto dalla pronuncia assolutoria della quale l’indagato ha beneficiato in relazione al delitto di cui all’art. 110 e 416 bis c.p..
Più in particolare, non può sostenersi che dette emergenze siano in grado di proiettare la loro indubbia capacità dimostrativa sino ad investire il periodo temporale oggetto della presente disamina.
In altri termini, l’aver accertato, con il grado di qualificata probabilità in questa sede richiesta, che l’indagato ha, nel periodo primaverile dell’anno 2007, intrecciato relazioni di opaca contiguità con esponenti qualificati del consorzio tortoriciano non è giudizio dal quale può automaticamente inferirsi l’esistenza della medesima relazione anche in relazione ad un contesto temporale anteriore.
Sotto questo profilo, pertanto, la chiamata in correità operata dal Merenda, indubitabilmente dotata di manifesta consistenza intrinseca, appare sfornita di un adeguato riscontro.
Tale connotato non può, in particolare, conferirsi al narrato offerto dal Gullo.
Esso, pur confortando taluni momenti della rappresentazione offerta dal Merenda, nulla dice, a ben vedere, in merito alla sussistenza di un sistematico rapporto che abbia legato il Marino ai membri della congrega tortoriciana.
§
Sulla scorta delle considerazioni appena spese è, pertanto, opinione di questo decidente che non sia formulabile un giudizio di gravità indiziaria in relazione alla fattispecie delittuosa descritta al capo 12) della rubrica.
Il compendio in atti impone, però, talune ulteriori riflessioni ad ulteriore corollario del giudizio testè espresso.
E, in atti la sentenza emessa, in data 25 luglio 2010, dal Tribunale di Patti ex art. 438 c.p.p. nell’ambito del procedimento penale n. 874/09 R.G.N.R. (cfr. motivazione in atti, in faldone n. 37).
Con essa è stata affermata la penale responsabilità degli imputati Baratta Saverio Giuseppe, Coletta Marcello e Papa Francesco in relazione al delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/91 consumata ai danni dell’odierno indagato.
Detta pronuncia risulta essenzialmente fondata sulle allegazioni accusatorie offerte dal Marino.
Quest’ultimo, più in particolare, dapprima con dichiarazioni informali rese nel novembre del 2006 a militari appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di Patti e, nel prosieguo, nel corpo di propalazioni ritualmente verbalizzate nel marzo del 2008, ha premesso di essere stato impegnato nell’esecuzione in subappalto di lavori legati al rinascimento delle spiagge del comune di Gioiosa Marea ed ha accusato gli imputati di essersi al suo cospetto presentati come esponenti del clan tortoriciano e di essere stato dagli stessi sottoposto al giogo estorsivo.
L’indagato, di contro, ha negato di essere stato sottoposto a vincolo estorsivo da parte del Bontempo Scavo Sebastiano e da Giglia Salvatore.
Nell’ambito del diverso procedimento penale n. 2712/09 R.G.N.R. (anche noto come “operazione Ricaricaâ€) il Tribunale di Patti, nel corpo della sentenza emessa in data 22 settembre 2010, ritenendo le dichiarazioni accusatorie rese da Merenda Emanuele prive di ogni riscontro, ha, pertanto, assolto il Bontempo Scavo ed il Giglia dall’accusa di aver, in tempi diversi, sottoposto il Marino al vincolo estorsivo (cfr. i delitti di cui ai capi s) e t) della relativa rubrica e le motivazioni di cui alle pagg. 133 e ss. della sentenza, acquisita in atti).
§
Or che a detto composito contegno processuale possa conferirsi una speciale valenza dimostrativa pare a questo Giudice opzione interpretativa non seriamente percorribile.
Più in particolare, non può ragionevolmente sostenersi che dall’atteggiamento accusatorio assunto dal Marino nei riguardi del Coletta, del Papa e del Baratta possa trarsi la dimostrazione della radicale inconsistenza della prospettazione di accusa in esame (sì da porre nel nulla le considerazioni critiche spese nelle pagine che precedono).
Alla luce delle risultanze intercettative appena ricordate (nonché di quelle - riportate per sunto alla pag. 332 dell’informativa di reato - che denunciano come all’epoca dei fatti il Coletta si fosse macchiato di gravi mancanze ai danni della consorteria di appartenenza), di gran lunga più persuasiva si atteggia una diversa chiave di lettura.
Pare, cioè, oltremodo ragionevole ricondurre le scelte processuali assunte dal Marino nei diversi procedimenti penali ad una deliberata strategia con la quale quest’ultimo ha inteso essenzialmente preservare l’opaco rapporto che lo ha legato a Bontempo Scavo Sebastiano (e del quale – non a caso – si è ben guardato dal riferire alcunché in sede processuale) e, nel contempo, allontanare dalla sua persona ogni sospetto di collusione o vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.

Capo 11) della rubrica.

Anche la prospettazione accusatoria posta a fondamento della fattispecie di cui al capo 11) della rubrica rinviene la propria giustificazione, in primis, nelle propalazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia.
In particolare, Bisognano Carmelo ha indicato Marino Tindaro come imprenditore a lui particolarmente vicino e, come tale, a pieno titolo inserito nel sodalizio di appartenenza (cfr. verbale del 20 dicembre 2010: “un’altra impresa che era in rapporti con i barcellonesi, e in particolare con me…era quella riconducibile a Marino Tindaroâ€).
Ha precisato che il rapporto che lo lega all’indagato è oltremodo datato.
Ha, infatti, ricordato che nell’anno 2003 era stato avvicinato da Cettina Gitto, fidanzata del Marino.
Nell’accogliere le richieste avanzatele dalla donna (“mi disse che Tindaro voleva parlare con meâ€), si era determinato ad un convegno con l’indagato ed aveva così appreso che questi aveva in corso di realizzazione lavori nell’interesse dell’A.N.C. di Torino (“società che era risultata aggiudicata della realizzazione di tre lotti dell’autostrada Messina-Palermoâ€).
Il Marino lo aveva, quindi, informato che altri imprenditori della zona (Karra Giuseppe e Barbagiovanni Carmelo, inteso “u muzzuniâ€), anche essi coinvolti nell’esecuzione delle medesime opere (“vi lavoravano..con un contratto di nolo a freddoâ€), utilizzavano macchinari obsoleti e rischiavano così di ritardare il puntuale completamento dei lavori nei tempi prestabiliti e, conseguentemente, il regolare pagamento da parte del Consorzio Autostrale delle spettanze dovute (“Marino Tindaro temeva che i lavori sarebbero andati a rilento e che conseguentemente l’A.N.C. non avrebbe ottenuto la liquidazione degli stati di avanzamento da parte del Consorzio Autostrade e che dunque neanche lo stesso Marino Tindaro sarebbe stato soddisfatto nelle sue spettanze lavorativeâ€).
Aveva, pertanto, invocato il suo autorevole intervento per evitare che il rischio paventato potesse concretarsi (“Marino..conoscendo la mia influenza sul territorio mi chiese di intervenire su Karra e Barbagiovanni per convincerli a lavorare presso l’A.N.C. di Torino con mezzi efficienti in modo da arrivare ad una sollecita liquidazione degli stati di avanzamentoâ€).
Attivatosi in conformità alla richiesta avanzata, aveva provveduto a contattare il geometra dell’A.N.C. ed organizzato una cena che si era tenuta presso il ristorante “Soleado†di Falcone.
Ad essa il Marino non aveva partecipato.
Nel suo corso, dopo essersi impegnato ad esercitare le dovute pressioni sul Karra e sul Barbagiovanni (“io assicurai che avrei convinto Karra e Barbagiovanni ad operare con mezzi efficienti su quel cantiereâ€), aveva colto l’occasione per imporre alla società un gravoso vincolo estorsivo.
Aveva, infatti, chiesto ed ottenuto il pagamento mensile di una somma di 15.000,00 euro al mese (“in quell’occasione, parlando direttamente con il geometra dell’A.N.C. chiusi un’estorsione, nel senso che l’A.N.C. doveva pagarmi 5.000,00 euro al mese per osgni singolo lotto; dal momento che vi erano tre lotti, si trattava di ben 15.000,00 al meseâ€).
Di ciò aveva prontamente informato Rampulla Sebastiano (“in quanto responsabile della zona ..costui si mostrò favorevoleâ€).
§
Il Bisognano ha, poi, dichiarato che, durante il lungo periodo di detenzione sofferto in occasione dell’operazione di polizia “Icaroâ€, egli aveva incaricato la convivente Teresa Truscello (“nel corso di un colloquioâ€) di presentare la Gitto a Calabrese Tindaro, dal quale egli stato sostituito nella reggenza della cellula criminale.
Il Calabrese avrebbe, quindi, dovuto incassare i proventi dell’estorsione imposta all’A.N.C. e consegnare parte degli stessi a Pietro Iudicello, frattanto subentrato al Rampulla (“il Calabrese doveva consegnare i soldi a Iudicello che successivamente aveva sostituito il Rampulla. Il Calabrese doveva consegnare i soldi allo Iudicello poiché si trattava di un’estorsione ricadente nel territorio di competenza della famiglia di Mistrettaâ€).
§
Il Bisognano ha, poi, dichiarato che, nel 2008, allorchè aveva riacquistato la libertà, dopo aver assunto le informazioni del caso (“sono certo che la Truscello fece ciò che le chiesi anche perché di ciò ebbi conferma nel 2008 dal geometra responsabile dei lavori e da Marinoâ€), si era attivato per comprendere se l’A.N.C. avesse effettivamente ottemperato all’obbligo assunto.
Tramite il Marino aveva, quindi, contattato il geometra con il quale l’accordo era stato raggiunto ed aveva da quest’ultimo appreso, in occasione di un convegno svoltosi presso l’abitazione della Gitto, che il “pizzo†era stato integralmente corrisposto nelle mani di Calabrese Tindaro (“ricordo che ci spostammo in terrazza; poteva essere nel mese di ottobre del 2008. Il geometra mi assicurò che, una volta chiusa la contabilità dei lavori, la società da lui rappresentata aveva regolarmente pagato la somma…per un totale complessivo di circa 250.000,00/300.000,00 euroâ€).
L’informazione appena ricevuta aveva dato corpo ai sospetti che da tempo aveva maturato sulla persona del Calabrese (“in quel momento mi resi conto come Calabrese Tindaro avesse potuto incrementare la sua azienda ed avere un così gran numero di mezziâ€).
La conferma definitiva dell’indebita appropriazione della quale il Calabrese si era macchiato la aveva avuto qualche tempo dopo (“dopo che sono stato nuovamente arrestato per l’operazione Sistema, nel febbraio del 2009â€), allorchè, incontratosi in carcere con Sebastiano Bontempo, inteso “Biondinoâ€, e Pietro Iudicello (“uomo di fiducia di Rampulla Sebastiano e suo cuginoâ€), aveva da costoro appreso che non avevano ricevuto alcuna somma a titolo di quota dell’ingiusto profitto conseguito dall’estorsione de qua (“mi dissero che non avevano mai ricevuto niente. In quel momento ebbi la conferma definitiva che Calabrese Tindaro si era intascato tutti i soldi, approfittando sia della mia assenza, in quanto detenuto, sia dell’assenza di rampulla Sebastiano, anch’egli detenuto per l’operazione Icaroâ€).
§
Il Bisognano ha, quindi, precisato che, nell’anno 2008, allorchè, come detto, aveva riacquistato la libertà, egli aveva intrecciato un più intenso rapporto con il Marino (“dopo la mia scarcerazione del 2008 entrai in rapporti con il Marinoâ€).
Nel contesto di siffatto rapporto fiduciario, l’imprenditore gli aveva confidato di aver intessuto un rapporto di identica profondità a Calabrese Tindaro.
Era stato quest’ultimo, in particolare, che aveva imposto all’Aquilia ed allo Scirocco di affidare in subappalto all’impresa del Marino alcuni lavori relativi alla realizzazione del metanodotto lungo la tratta Montalbano Elicona/Messina (cfr. la motivazione relativa ai capi 17) e 19) della presente rubrica).
Ciò anche in quanto la ditta gestita dall’indagato era l’unica che disponeva delle competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori (“poiché era l’unica che aveva le qualifiche e le capacità economica e sopratutta era un’impresa pulitaâ€).
Ha aggiunto che il Marino si era con lui lamentato dell’atteggiamento prevaricatore che l’Aquilia e lo Scirocco - forti dell’appoggio loro garantito dal D’Amico e dal Giambò - avevano posto in essere ai suoi danni a seguito dell’arresto del Calabrese (“che erano sorti contrasti tra Aquilia, Scirocco e lo stesso Marino circa l’esatto ammontare delle somme che dovevano essere corrisposte. Va detto che Calabrese, che era il garante dell’operazione, nel frattempo era stato arrestato e di ciò Scirocco ed Aquilia ne approfittarono per dare al Marino una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella pattuita, ovvero 450 mila euro a fronte di 800 mila. Nell’occasione Scirocco ed Aquilia erano spalleggiati da D’Amico Carmelo e Giambò Carmeloâ€).
Dallo stesso Marino aveva appreso che altra ditta impegnata nella realizzazione dei lavori era stata sottoposta a giogo estorsivo da parte del gruppo barcellonese (verbale del 26 gennaio 2011 “un lotto dei quali venne aggiudicata alla ditta Arcobaleno se non erro a San Pier Niceto o zone viciniori. La ditta pagava il pizzo a Giambò Carmelo, come ebbi modo di apprendere da Marino Tindaro.
§
Truscello Teresa, nel delineare le sue conoscenze in merito alle vicende estorsive riconducibili al gruppo criminale gestito dal convivente, ha premesso che il ruolo di collettori del pizzo veniva svolto da Calabrese Tindaro e Rottino Antonino (“posso dire che per suo conto i conti venivano chiesti da Tindaro Calabrese e Rottino Antoninoâ€).
Ha ricordato che, su sollecitazione del Bisognano, ella si era recata, nell’anno 2003, dall’Artino per invocare la consegna delle somme provento dell’estorsione imposta ad un albergatore di Portorosa ed a tale Mangano, titolare di un caseificio (“Sono a conoscenza di questi fatti perché sempre nel corso di uno dei colloqui avuti al carcere di Messina nell’anno 2003 Carmelo Bisognano mi disse di andare da Antonino Rottino a farsi dare i soldi di quelli dell’albergo e del caseificio, dicendogli di dare 1.500 euro a me e 1.500 a Calabrese. Andai dal Rottino a dirgli quanto sopra e questi mi disse che non c’erano problemi e dopo alcuni giorni mi portò i mille e cinquecento euro oltre a quelli per il Calabrese chiedendomi di portarglieli io, cosa che feci poco dopoâ€).
Ha, quindi, precisato che, nel periodo in cui ella aveva convissuto con il Bisognano, aveva presenziato alle occasioni in cui l’imprenditore Marino Tindaro, con cadenza mensile, provvedeva a consegnare somme di denaro.
Nulla era in grado di riferire in merito alla causale sottesa a siffatte dazioni (“Non so se Marino fosse vittima di estorsione o se raccogliesse i soldi prima per conto di Bisognano successivamente per Calabreseâ€).
Ha aggiunto che, allorchè il convivente era stato tratto in arresto, era stata dallo stesso incaricata di condurre il Marino al cospetto del Calabrese (“cosa che io feci e lo stesso rapporto proseguì direttamente tra i dueâ€).
In occasione di altro colloquio, il Bisognano le aveva affidato l’incarico di riferire al Calabrese che parte delle somme consegnate dal Marino avrebbero dovuto essere consegnate a Rampulla Sebastiano (verbale del 5 gennaio 2011 “riportai quanto sopra al Calabrese il quale mi disse che non c’erano problemiâ€).
La Truscello ha infine delineato l’intervento del Marino allorchè, in epoca successiva al più recente arresto patito dal convivente, ella si era attivata per ottenere l’assegnazione, mediante subappalato, di lavori riconducibili alla realizzazione del parco eolico nei comuni di Ucria, Montalbano Elicona e Floresta (cfr. verbale del 18 aprile 2011) .
§
Gullo Santo ha premesso di conoscere da tempo l’imprenditore Marino Tindaro (“l’ho conosciuto..nel 1998/1999 in quanto presentatomi forse da Pino Micheleâ€) e di sapere che costui aveva intessuto un rapporto fiduciario di speciale intensità con Bisognano Carmelo.
In virtù di tale rapporto il Marino aveva ottenuto lucrosi appalti (“e so che lavoravano insieme; grazie a tale vicinanza, il Marino ha ottenuto degli appalti inserendosi in alcune opere pubbliche ove non si sarebbe mai potuto inserire se non fosse venuto a patti con il nostro gruppoâ€).
Ha aggiunto che, in epoca successiva all’arresto del Bisognano, il Marino si era avvicinato a Calabrese Tindaro (“il Marino ha continuato il suo rapporto con Calabrese Tindaroâ€).
Ha, quindi, dichiarato che, a cagione del rapporto di contiguità instaurato con il vertice del gruppo mazzaroto, il Marino era stato coinvolto nella realizzazione nei lavori per la realizzazione del metanodotto lungo la tratta Montalbano Elicona/Messina (cfr. il seguente passo del verbale del 28 aprile 2011: “Calabrese mi specificò anche che tutte le ditte che avevano ottenuto i lavori in subappalto, fra cui quella di Marino Tindaro, di Scirocco Francesco e di Bonanno Santi, erano ditte che avevano portato loro…Mi risulta che Marino Tindaro, Bonanno Santi e Scirocco Francesco sono tutte ditte vicino alla criminalità organizzata, nel senso che lavorano grazie agli appoggi con la stessa. Ed infatti nel caso dell’estorsione alla Bonatti tali ditte sono state segnalate a quest’ultima dalla criminalità organizzata per i subappaltiâ€).
§
Le propalazioni accusatorie sopra denunciate appaiono qualificate da un manifesto grado di attendibilità intrinseca.
Esse risultano positivamente valutabili ove si ponga mente alla logicità ed all’apprezzabile puntualità dalle quali sono rispettivamente connotate.
Trascurabile appare, allo stato delle emergenze, il timore che i collaboratori di giustizia, nel muovere le accuse nei confronti dell’indagato, possano essere stati guidati da un sentimento di rancore.
Nessuna emergenza in atti consente di attribuire all’ipotesi appena descritta - che varrebbe ad individuare nella fonti di accusa i protagonisti di uno scellerato accordo calunniatorio - una seppur minima capacità dimostrativa.
Manifesta è, infine, la coerenza contenutistica delle rappresentazioni in esame.
La circostanza appare ancor più significativa ove si ponga mente all’autonomia che connota il narrato offerto dai diversi propalanti.
§
Non può, peraltro, non rimarcarsi come alcuni momenti del compendio investigativo valgano a confortare ab externo le asserzioni accusatorie in esame.
Si è già ricostruita, nelle pagine che precedono, la funzione di intermediazione assunta dal Marino in relazione al riservato convegno che il Bontempo Scavo ha intrattenuto, nell’aprile del 2007, con Calabrese Tindaro.
Il dato assume, all’evidenza, una straordinaria portata, non fosse altro perché esso dà contezza, in termini non seriamente confutabili, del qualificato rapporto che l’imprenditore ha intessuto con colui che, nell’ultimo lustro, ha per lungo tempo ricoperto la funzione di vertice in seno alla cellula mazzarota.
Ciò in piena coerenza alla ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia.
Va, poi e soprattutto, rimarcato come le emergenze acquisite nell’ambito del diverso procedimento penale portante i nn. 7497/08 R.G.N.R e 3828/09 R.G.G.I.P. (anche noto come operazione Torrente) delineino, con incontrovertibile chiarezza, i termini della relazione fiduciaria che Bisognano Carmelo (e la di lui convivente Truscello Teresa) hanno intrecciato con l’odierno indagato.
Evidenti ragioni di economia processuale consigliano, anzitutto, di richiamare in questa sede la ricostruzione storico-fattuale posta a fondamento del provvedimento di rigore che, nell’ambito dell’appena menzionato procedimento penale, è stato emesso da questo Giudice nella data del 3 novembre 2010 .
Ciò che in questa sede preme rimarcare è l’incondizionata disponibilità palesata dal Marino, sino ad epoca recentissima, a cooperare al perseguimento dei fini illeciti maturati dal Bisognano.
In tal senso, le risultanze intercettative in quella sede disposte appaiono di palmare chiarezza.
E così l’indagato è persona che il Bisognano - già prima di essere tratto in arresto per effetto del provvedimento di rigore emesso nell’ambito del proc. pen. n. 778/09 R.G.N.R. (operazione Sistema) - ha reputato meritevole di porre al corrente del proposito da tempo maturato, ma all’evidenza oltremodo riservato, di costituire una nuova struttura societaria in sostituzione della “Futura 2004 snc†(il cui controllo da parte del detenuto era ormai irrimediabilmente perduto).
Si ricordi che attraverso detta nuova società, alla quale intendeva formalmente rimanere estraneo, il Bisognano aveva maturato l’ambizioso obiettivo di riacquistare, a cagione della sua aura criminale, importanti fette di mercato in relazione al remunerativo settore degli appalti pubblici.
E di detta qualificata informazioni il Bisognano ha portato a conoscenza il Marino non già per mera cortesia bensì perché quest’ultimo si era già impegnato, se del caso, ad attivarsi per garantire la realizzazione delle indebite finalità perseguite (cfr. intercettazione ambientale del 10 marzo 2009).
Si aggiunga che, in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti di sequestro dei quali la Truscello (e taluni componenti della famiglia di sangue del Bisognano) erano stati fatti segno nell’estate del 2009 (cfr. pag. 80 dell’ordinanza di custodia cautelare), il Marino non ha esitato a prestare un fattivo contributo per consentire alla predetta ed al suo socio (Genovese Salvatore, altra “testa di legno†al cui contributo il Bisognano aveva fatto ricorso) di dotarsi di un mezzo meccanico necessario per riattivare l’attività commerciale.
§
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, nessun serio dubbio può porsi, ad opinione di questo decidente, sul fatto che l’indagato sia imprenditore contiguo a membri apicali consorteria criminale barcellonese.
Nei limiti delle valutazioni probabilistiche richieste dalla fase cautelare, ben può dirsi, in termini ancor più espliciti, che il Marino abbia assunto la veste di imprenditore colluso, figura direttamente sussumibile nell’alveo della previsione normativa di cui all’art. 110 e 416 bis c.p..
E’ tale l’imprenditore che, seppur estraneo al consorzio, si determina a relazionarsi allo stesso nell’alveo di un vincolo sinallagmatico.
Chiari risultano i termini che connotano tale rapporto.
A cagione di esso, l’imprenditore - che instaura e mantiene il rapporto solo con coloro che, in seno alla consorteria, sono investiti di compiti di reggenza - ottiene il non trascurabile risultato di imporsi nel territorio in una posizione di privilegio rispetto ai concorrenti che alla summenzionata forma di collaborazione non abbiano inteso piegarsi (cfr. il seguente passo della sent. n. 46552, Cass. Sez. I. dell’11 ottobre 2005, ric. D’Orio: “è …imprenditore vittima quello che soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l’imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafiosoâ€).
La consorteria che si è attivata per conseguire detto risultato riceve, in cambio ma non necessariamente con tratti di immediatezza, risorse, servizi o utilità di vario genere.
Or entrambi i momenti nei quali detta relazione criminale si articola solo ravvisabili in relazione alla figura dell’indagato.
Si è evidenziato quale incondizionata disponibilità costui abbia manifestato nei confronti del Bisognano; si rimarcherà nelle pagine che seguono (cfr. pagg. 162 e ss. della presente motivazione) quale utilità costui abbia tratto dalla sua contiguità ai membri della consorteria.
Tanto basta per formulare un giudizio di gravità indiziaria a suo carico in relazione al delitto descritto al capo 11) della rubrica.

Capi 3), 4) e 5) della rubrica: indagato Foti Carmelo Vito.

Tra i soggetti destinatari del più severo tra i provvedimenti di rigore nell’ambito del procedimento penale dal quale il presente si origina vi sono Bellinvia Antonino, Chiofalo Gaetano e Foti Mariano.
Costoro, in particolare, sono stati reputati raggiunti da un grave quadro indiziario in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 629 c.p. e 7. d.l. 152/91 descritta al capo 17) della relativa rubrica (estorsione aggravata ai danni dell’imprenditore De Pasquale Vincenzo).
Ciò per le motivazioni che, ai fini delle valutazioni in questa sede richieste, appare necessario riportare nella loro interezza.
§
Nelle ore notturne del 13 marzo 2008 un incendio si sviluppava all’interno di un deposito, sito in via Milite Ignoto di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), appartenente a De Pasquale Vincenzo, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della distribuzione delle macchine da gioco.
Cuccitti Stefano, caporeparto dei Vigili del Fuoco di Milazzo intervenuti in occasione del fatto, dichiarava che, giunto sui luoghi, aveva rinvenuto aperto il cancello di ingresso al capannone ed integro il lucchetto posto a protezione dello stesso (verbale di s.i.t. rese in data 21 marzo 2008: “il cancello era già aperto quando, dopo aver terminato le operazioni di spegnimento dell’incendio, stavamo per andare via, ho notato in terra un lucchetto..l’ho fatto notare al sig. De Pasquale Vincenzo, che intanto avevo conosciuto, e questi lo ha preso e posato sul muretto di recinzione. Ho notato il lucchetto solo in quel momento, posso dire che era integroâ€).
Lo stesso vigile sosteneva che il fatto, causativo di ingenti danni, aveva di certo avuto una matrice dolosa.
Aggiungeva che la violenta esplosione che aveva preceduto il propagarsi delle fiamme costituiva circostanza particolarmente sintomatica.
Essa, infatti, consentiva di operare una ragionevole ricostruzione dell’accadimento (verbale di s.i.t. rese in data 21 marzo 2008: “secondo le mie conoscenze è stato utilizzato del liquido infiammabile di cui è stato cosparso l’interno del capannone. Le porte dello stesso sono state rinchiuse e le fiamme sono state appiccate almeno alcune decine di minuti dopo. Questo lo deduco dai danni riscontrati e causati, senza dubbio, da un’onda d’urto. Tale condizione può essere stata determinata dalla saturazione dei locali da vapori di liquido infiammabile.. può essere stata utilizzata una miccia a lenta combustione oppure chi ha usato l’evento ha atteso molti minutiâ€).
§
La consumazione dell’azione delittuosa in esame risultava essere stata ripresa dalle telecamere collocate a protezione di un confinante autosalone.
In particolare, esse avevano registrato il sopraggiungere, intorno alle ore 22.45 del 13 marzo 2008, di un’autovettura Fiat Uno.
Dal mezzo erano discesi due uomini che erano penetrati all’interno del deposito.
Alle ore 23.21 le stesse telecamere avevano filmato l’esplosione e la contestuale fuga di “almeno due malviventi che a piedi provenienti dal cortile interno del deposito …si dirigono verso l’esterno per poi salire sull’autovettura†(cfr. nota del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto del 17 giugno 2008, costituente l’allegato n. 96 all’informativa di reato).
§
De Pasquale Vincenzo, ripetutamente escusso nell’immediatezza dei fatti (cfr. verbali di s.i.t. del 14 e 15 marzo 2008), dichiarava che nel dicembre del 2005 il figlio Carmelo, successivamente deceduto, aveva rinvenuto, nei pressi della saracinesca del magazzino, una bottiglia ricolma di liquido infiammabile.
Precisava che, all’epoca, non aveva ritenuto opportuno sporgere denuncia.
Identico atteggiamento aveva assunto allorchè ignoti, nel dicembre del 2006, avevano appiccato un incendio ad una tenda da sole collocata presso l’esercizio commerciale “Punto Azzurroâ€.
Aggiungeva di aver, invece, regolarmente denunciato il furto di un furgone consumato ai suoi danni in data 10 marzo 2006.
Pur negando di aver mai subito richieste estorsive, il De Pasquale ipotizzava che i diversi episodi delittuosi subiti potessero sottendere un’identica matrice di siffatta natura (“tendo a ritenere questa serie di circostanze, conclusasi con il grave danneggiamento perpetrato nella notte tra il 13 ed il 14 marzo come atti intimidatori finalizzati ad impormi il pagamento della c.d. messa a posto mafiosa, non riesco ad immaginare nessun altra motivazione..â€).
§
L’attività di intercettazione disposta in epoca successiva al fatto delittuoso sull’utenza cellulare in uso al De Pasquale conduceva ad apprezzare come questi avesse sin da subito manifestato l’intenzione di comprendere le ragioni del gesto delittuoso del quale era stato vittima (cfr. il seguente passo della conversazione intercorsa, alle ore 11.01 del 18 marzo 2008, con un amico: “mi hanno tagliato in due, ne avevo macchine lì dentro che potevo affrontare qualsiasi sala, ma lasciamo perdere tutto questo, anche la figura che uno fa nel paese, se volete qualcosa da me, fatevi vedere, ma intanto qua a Barcellona mi sento amico con tutti, io, per dire la verità, mi vorrei muovere ora un po’ per potere vedere di che cosa si tratta, che cazzo voglionoâ€).
Nello stesso contesto temporale il De Pasquale aveva ripetutamente quanto inutilmente tentato di contattare l’utenza cellulare n. 340/7927792 in uso a Foti Mariano .
Detto contatto era, infine, avvenuto alle ore 17.26 dell’11 aprile 2008.
Nel corso della conversazione, a fronte della richiesta formulata dal De Pasquale (“fino a quando io devo aspettare quaâ€), il Foti aveva manifestato l’intenzione di corrispondere, la stessa sera, quanto dovuto (“poi là al circolo magari più tardino io prendevo e ve lo davo, per le sette sono là e glielo lascio là a Natalino…dopo le sette passate..da là, va bene?â€) e, nell’immediatezza, ne aveva precisato l’esatto importo (De Pasquale: “ma l’importo sai di quant’è?â€; Foti: “era 1560 più le speseâ€; De Pasquale: “più altri 70..e si sono combinati 1650â€).
Le rassicurazioni offerte dal Foti non avevano, all’evidenza, tranquillizzato il De Pasquale (“cerca di essere puntuale però ah…sai com’è Mariano, tu mi hai capitoâ€).
Nelle ore mattutine dell’1 aprile 2008 il De Pasquale si era recato presso il negozio di frutta gestito dal Foti e, non avendolo lì reperito, si era posto alla sua ricerca.
Con lo stesso si era, quindi, incontrato in via Immacolata di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e si era con lui intrattenuto a discutere per circa mezz’ora (cfr. risultanze dell’annotazione di servizio in atti).
In esito, allorchè il De Pasquale si era allontanato, il Foti si era soffermato a discutere con due soggetti che erano stati già in precedenza notati dai militari operanti (cfr. il seguente passo dell’annotazione: “si relazionava con due soggetti che erano sempre stati sul posto, sia pur in disparteâ€).
Uno di essi era stato riconosciuto in Antonuccio Antonino, inteso “Nino minchittaâ€.
Frattanto il De Pasquale si era condotto presso il bar “Roxy†e lì si era intrattenuto a colloquio per qualche minuto con Bellinvia Antonino, inteso “u’giancu†(cfr. il seguente passo dell’annotazione: “alle ore 12.25…i due alle successive ore 12.32 venivano successivamente osservati mentre si salutavano con una stretta di manoâ€).
Circa quindici giorni dopo, per l’esattezza il 14 aprile 2008, il De Pasquale si era fortuitamente imbattuto in Foti Carmelo Vito e lo aveva invitato a salire a bordo della sua autovettura, una Opel Vectra, sulla quale era attiva una microspia.
In esito ai convenevoli d’uso, il De Pasquale aveva immediatamente indirizzato la conversazione verso il fatto criminale che aveva patito (“lo sai Vito..ti volevo dire..ora vedi, caso vuole..ti sto incontrando qua, mi è successo questo caso qua, di questo capannone che mi hanno bruciatoâ€).
Il Foti aveva replicato sostenendo di aver avuto notizia del fatto attraverso le cronache giornalistiche e di aver inizialmente equivocato finanche sulla persona che era stata destinataria dell’azione criminale (“ve lo dico con tutto il cuore, perché voi lo sapete, io a voi vi rispetto..io avevo un’amicizia con la buonanima di vostro figlio….io neanche lo sapevo, per dire, che avevate quel coso là, poi l’ho saputo, quando è successo questo fatto, perché ne hanno parlato i giornali…io pensavo a vostro nipoteâ€).
Il De Pasquale aveva, quindi, confidato all’interlocutore di aver già discusso della vicenda con Bellinvia Antonino, il quale aveva ipotizzato che il gesto fosse stato compiuto da un soggetto che aveva perso ingenti somme alle slot machine (De Pasquale: “un uomo deve anche essere sincero nel parlare, ho parlato anche con Ninoâ€; Foti: “chi è Nino?â€; De Pasquale: “Nino Bellinvia, non so se lo conosciâ€; Foti: “come non lo conosco a Nino Bellinvia! E’ di Galaâ€; De Pasquale: “dico, con Nino ci salutiamo..con te ci vediamo una volta l’anno..giusto come disse Nino – può essere pure qualcuno che ha perso soldi nella sala?- e perché non veniva da me e glieli restituivo forse vaâ€).
Aveva quindi riferito al Foti che, già in epoca precedente, aveva subito un gesto dimostrativo al quale, però, non aveva dato particolare peso (“una volta mi hanno bruciato la tenda, una minchiata dico, mi hanno fatto 1000 euro di dannoâ€) e rappresentato quali ingentissimi danni avesse sofferto a seguito dell’incendio (“fatto sta che, non hanno calcolato bene, diciamo l’esplosione che c’è stata, perché mi hanno fatto un danno, mi hanno tagliato proprio le gambe..la riserva di trent’anni di lavoro non c’è piùâ€).
Aveva aggiunto di non aver fatto nulla che potesse giustificare una simile azione ai suoi danni (“se mi devono fare un danno del genere, io penso che si presentano, dicono:- Enzo De Pasquale, mi devi fare questo favore - ed allora, se non lo faccio, mi meritoâ€) e precisato che nessuno, in precedenza, si era a lui presentato per avanzare pretese (“Vito ti giuro, se si fosse presentato qualcuno, io da qualche parte sarei andato a bussare o se si fosse presentato qualcuno, bisogna vedere che testa aveva, quanto mi avrebbe chiestoâ€) e, quindi, rivolto un più esplicito invito al suo interlocutore (“guardate, dobbiamo parlare, dobbiamo parlare chiaramente io e voiâ€).
Il Foti lo aveva immediatamente interrotto e lo aveva invitato a non corrispondere alcuna somma di denaro a chiunque gliene avesse fatto richiesta (“io vi dico una cosa, se qualcuno si permette di chiedervi soldi, non date soldi a nessuno, perché se vi piegate una volta siete fottuto a vita..il primo che si presenta non è un amico vostro….è un traditore…vi fanno un danno di questi e poi vi dovrebbero chiedere? Nooâ€).
Lo stesso Foti aveva nel prosieguo aggiunto che non era sua intenzione interessarsi di alcunché (“voi sapete benissimo che io non mi interesso di niente. Io, anzi con voi ve lo sto permettendo di poter parlare con me…agli altri nemmeno glielo permettoâ€), anche perché nel passato, allorchè si era comportato diversamente, era stato ristretto in carcere a seguito della denuncia sporta dallo stesso soggetto che gli aveva chiesto un intervento (“io non voglio sapere un cazzo. Io una volta mi sono interessato in una storia, due volte mi è capitato, una con questo qua di Sant’Antonio…questo qua del bar…non mi ha mandato in galera a me? Innocentemente, ve lo giuro sui miei figli..ho un’esperienza su queste cose, non mi interessa, non voglio sapere niente..ho le spalle che mi brucianoâ€).
Pur manifestando comprensione e rincrescimento, il Foti aveva ribadito al De Pasquale la propria determinazione ed i propri “consigli†(“guardate, io non ho cosa dirvi e ve lo dico con tutto il cuore…neanche, per dire, a livello che andrei a parlare, per dire, magari con qualcuno, questo, quello, non voglio sapere niente..non vi offendete però De Pasquale, me ne vado! Io se vi potevo aiutare, non posso spendere parole con persone per non avere, per dire, obblighi con nessuno, vi giuro, con tutto il cuore ve lo dico io, vi dico solamente – non pagate, non vi piegate, perché se vi piegate, vi rovinate-â€).
§
De Pasquale Vincenzo, convocato per il 7 maggio 2008 da personale appartenente alla Stazione dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), si era presentato solo il giorno successivo e, anche al fine di giustificare il ritardo nel quale era incorso, aveva infine ammesso, colloquiando in forma riservata con il M.llo A.s. UPS Donia, di essere sottoposto, ormai da molti anni, a vincolo estorsivo e di essersi recato, proprio il giorno precedente, ad un appuntamento con i propri estorsori dei quali non aveva inteso fare i nomi (cfr. il seguente appunto riservato confidenziale costituente l’allegato n. 102: “il motivo per il quale il giorno precedente non aveva potuto ottemperare all’invito di comparire in caserma era dovuto al fatto che il medesimo per lo stesso orario, aveva avuto un incontro con gli estorsoriâ€).
Nell’occasione, il De Pasquale aveva riferito di aver corrisposto le somme “dovute†a titolo di pizzo per l’anno 2006.
Aveva aggiunto di non aver potuto ottemperare al debito contratto per gli anni successivi (cfr. il seguente appunto riservato confidenziale costituente l’allegato n. 102: “gli rimarrebbe da corrispondere agli estorsori la somma di circa 7.000,00 euro relativa a tutto l’anno 2007, nonché quella relativa all’anno 2008â€).
Lo stesso De Pasquale, dopo aver precisato che altro imprenditore, a nome Aricò (“titolare di falegnameria e vendita legami in questo centroâ€), era sottoposto ad estorsione, aveva dichiarato di aver mantenuto un totale riserbo sul vincolo criminale impostogli allorchè, in precedenza, era stato escusso a sommarie informazioni da personale del R.O.S. (“in ordine al recente incendio patito, sarebbe stato sentito da personale del R.O.S. ma, per timore della propria incolumità, non avrebbe potuto dire alcunchéâ€).
A cagione del grave timore avvertito, non aveva inteso formalizzare le proprie accuse.
§
Il De Pasquale era stato, quindi, convocato, il successivo 27 maggio 2008, da personale appartenente alla Sezione Anticrimine di Messina del R.O.S..
Anche in quella circostanza, l’imprenditore, pur ribadendo la volontà di non collaborare con gli inquirenti e pur rifiutando, quindi, di verbalizzare alcunché, aveva delineato compiutamente i termini del rapporto estorsivo al quale era da tempo sottoposto (cfr. annotazione di servizio costituente l’allegato n. 103).
Aveva, pertanto, dichiarato di corrispondere il “pizzo†da più di venti anni, inizialmente ammontante ad un milione delle vecchie lire e, successivamente (“alla divisione societaria con il fratello divisero anche il pagamento del pizzoâ€), pari ad euro 3000,00 all’anno (“solitamente gli autori si recano nei propri uffici ogni quattro mesi per ritirare la somma pattuita pari ad euro 1000,00â€).
Soggetto attivo del reato era Nino Bellinvia.
Aveva aggiunto che, nell’ultima occasione, si era a lui presentato, quale esattore, un tale Gaetano (“residente nella frazione Gala di Barcellona, proprietario di un’Alfa Romeo 164â€), mentre nel passato l’indebito profitto era stato ripetutamente riscosso da Foti Mariano.
Aveva, quindi, confermato di non aver potuto corrispondere agli estorsori le somme concordate in relazione agli anni 2007 e 2008 e che, per tale motivo, nei mesi di gennaio e febbraio del 2008 era stato ripetutamente sollecitato a “regolarizzare†la propria posizione.
Nelle occasioni, egli aveva manifestato l’intenzione di interrompere il rapporto estorsivo (“per ben tre volte dagli autori a saldare quanto dovuto e di avere sempre esternato nell’occasione la sua intenzione di non voler più pagare alcuna somma di denaroâ€).
Aveva, poi, riferito che in epoca successiva all’incendio appiccato presso il proprio capannone, Foti Mariano lo aveva condotto, presso un casolare di campagna, al cospetto del Bellinvia.
Quest’ultimo, ostentando il possesso di una pistola, lo aveva minacciato (“gli aveva riferito che a seguito delle sue dichiarazioni lo stavano traendo in arresto e lo invitava a prestare maggiore attenzione in ordine alle sue eventuali dichiarazioni da rendereâ€) e lo aveva “invitato†a corrispondere quanto prima l’intero importo dovuto (“alla fine del colloquio lo invitava a pagare tutto il debito residuo relativo all’anno 2007 e poi sanare anche il primo semestre del 2008â€), non dopo avergli ricordato di quale trattamento di favore egli avesse beneficiato (“loro avrebbero anche potuto aumentargli la quota mensile, ma non lo avevano ancora fatto in considerazione che negli anni 80 lo stesso era stato raccomandato da tale Carmelo, inteso Raiaâ€)
Il De Pasquale aveva, infine, ribadito di avvertire gravi timori per la propria incolumità e che, proprio per tale ragione, stava valutando se corrispondere la somma richiestagli a titolo di “pizzoâ€.
Aveva, infine, dichiarato di non essere in grado di precisare se nella vicenda della quale era stato vittima Foti Vito avesse o meno assunto un ruolo.
§
Dichiarazioni non dissimili sono raccolte in una successiva annotazione di servizio trasmessa a questo Giudice in data 24 novembre 2008.
In essa, infatti, si dà atto che il De Pasquale, accompagnato da componenti dell’associazione antiracket di Messina, si è nuovamente presentato presso gli uffici del Reparto Operativo dei Carabinieri di Messina.
Anche in tal caso, il De Pasquale, pur manifestando la volontà di non formalizzare alcuna denuncia, perché a suo dire timoroso delle gravi conseguenze che potrebbe patire dall’assuzione di siffatta determinazione, ha ribadito il contenuto delle informazioni riservate in precedenza riferite ai militari operanti.
§
Nel procedere alla valutazione del compendio investigativo appena delineato, deve premettersi che, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell’art. 357, comma 2°, c.p.p. non è prescritto a pena di nullità, sicché è da ritenere che qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo che ne consenta comunque l’individuazione delle fonti relative, essa possa far parte del fascicolo del P.M. e se ne possa tenere conto ai fini dell’adozione delle misure cautelari (cfr., nello stesso senso, Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 233 del 21 ottobre 2004, ric. Licciardello: “Le dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria e documentate in maniera irregolare, in quanto non verbalizzate, ma solo registrate su nastro e annotate ai sensi dell’art. 357 comma primo cod. proc. pen., possono essere utilizzate nel procedimento cautelare per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo escludersi che esse siano intrinsecamente inutilizzabili, dal momento che sono comunque suscettibili di essere ripetute in dibattimentoâ€).
Sulla scorta di quanto evidenziato, le dichiarazioni rese dal De Pasquale innanzi ai militari operanti nelle date del 7 e 27 maggio 2008 (ribadite in data 29 ottobre 2008), risultano pienamente utilizzabili ai fini delle valutazioni che in questa sede si impongono, per quanto non ritualmente verbalizzate.
Le stesse, dotate di logicità, coerenza e precisione, appaiono suscettibili di positiva valutazione e costituiscono emergenza che può utilmente concorrere alla ricostruzione del fatto in esame e della causale alla stesso sottesa.
Nel quadro probabilistico che in questa sede si impone, ben può sostenersi, pertanto, che il De Pasquale sia soggetto da tempo sottoposto al giogo estorsivo.
Del tutto plausibile appare il fatto che, a cagione delle difficoltà economiche nelle quali il predetto da tempo si dibatte, costui non abbia avuto la possibilità di corrispondere con regolarità la somma richiestagli a titolo di “pizzoâ€.
Assolutamente verosimile è che, in tale contesto, gli estorsori abbiano inteso “richiamare†la persona offesa ad una maggiore puntualità mediante l’attentato incendiario consumato nella notte del 13 marzo 2008, dal quale sono scaturite conseguenze che, del tutto ragionevolmente, sono andate ben al di là delle stesse intenzioni che muovevano i correi.
§
In tale contesto argomentativo, va formulato un giudizio di gravità indiziaria a carico di Bellinvia Antonino e Foti Mariano.
Il primo di essi, infatti, è - nella descrizione degli accadimenti offerta in forma confidenziale dalla persona offesa ai militari operanti - il dominus del rapporto estorsivo in esame.
È pur vero che dichiarazioni di tenore diverso il De Pasquale ha reso nel corso della conversazione, oggetto di rituale intercettazione, che risulta aver intrattenuto, in data 14 aprile 2008, con Vito Foti.
Si è già evidenziato che, nel corso della stessa, il primo ha riferito all’interlocutore di non sapere chi fosse stato l’autore del gesto delittuoso appena patito e di non conoscere nemmeno le motivazioni allo stesso sottese.
Lo stesso De Pasquale, nel confidare al Foti di aver discusso dell’accaduto proprio con Bellinvia, nulla ha esplicitamente riferito in merito al rapporto estorsivo che quest’ultimo gli avrebbe da tempo imposto.
La valutazione sistematica di siffatte emergenze impone di conferire esclusiva credibilità alle asserzioni confidenziali alle quali il De Pasquale si è determinato alla presenza dei Carabinieri.
Nessuna verosimiglianza assume l’ipotesi che la persona offesa, all’evidenza prostrata dagli accadimenti patiti, possa aver inteso, all’atto in cui ha infine ammesso di essere sottoposta ad estorsione, muovere un’accusa calunniosa ai danni del Bellinvia.
Ancora meno plausibile appare l’ipotesi che detto intento appartenga ai militari operanti che dette confidenze hanno ricevuto.
Agevole appare, di contro, l’interpretazione della condotta assunta dal De Pasquale all’atto del dialogo intrattenuto con il Foti.
Invero, a fronte dell’atteggiamento di netta chiusura manifestato sin dall’inizio dall’interlocutore, ben poco propenso ad interessarsi alla vicenda (Foti: “Io non voglio sapere un cazzo! Io una volta mi sono interessato in una storia una volta? Due volte mi è capitato.. Questo non mi ha mandato in galera a me? Innocentemente!â€), ben si comprende che il De Pasquale abbia inteso mantenere il tenore del discorso in termini generici e vaghi.
Peraltro, è anche possibile che all’epoca in cui detto colloquio è avvenuto il De Pasquale non avesse maturato piena contezza della provenienza dell’atto intimidatorio e, in particolare, non avesse ritenuto possibile correlare la straordinaria gravità dell’azione patita alle ben più modeste “mancanze†delle quali si era macchiato nei confronti del Bellinvia.
In detta ottica proprio una delle espressioni utilizzata dal De Pasquale acquisisce, a ben vedere, una non modesta valenza indiziaria (“ho parlato anche con … con Nino! dico ci siamo sempre rispettati va, non sono stato dico non sono stato uno di quelli che mi merito queste cose quaâ€).
Parimenti manifesta appare la gravità indiziaria a carico di Foti Mariano.
Quest’ultimo, infatti, è il soggetto che nel passato ha provveduto a riscuotere il “pizzo†e che, più di recente, si è attivato per consentire un incontro riservato tra la persona offesa ed il Bellinvia al precipuo fine di ricomporre appieno la vicenda estorsiva.
§
Considerazioni più meditate impone la verifica della posizione processuale di Chiofalo Gaetano.
Secondo la prospettazione accusatoria, in quest’ultimo andrebbe identificato il “Gaetano†che avrebbe funto, di recente, da esattore del Bellinvia (“residente nella frazione Gala di Barcellona, proprietario di un’Alfa Romeo 164â€).
Secondo le indagini in corso, infatti, il Chiofalo è effettivamente proprietario di un’autovettura Alfa Romeo 164, targata Me 495609.
Lo stesso risulta essere stato, in due diverse circostanze, controllato proprio in compagnia del Bellinvia (per l’esattezza, nelle date del 4 aprile 2001 ed il 9 agosto 2003).
Orbene, prima di procedere alle valutazioni che le superiori emergenze impongono, devesi evidenziare come il P.M. abbia ritenuto di trarre un ulteriore elemento a sostegno della prospettazione di accusa dall’analisi del tabulato telefonico relativo all’utenza cellulare n. 346/2159527 in relazione al contesto temporale nel quale è stato portato a consumazione l’attentato incendiario ai danni del De Pasquale (cfr. pagg. 149 e 177 della richiesta cautelare).
Risulta, in particolare, che alle ore 23.16 del 13 marzo 2008 Calderone Antonino abbia tentato di contattare l’utenza cellulare sopra indicata.
Solo un minuto dopo, l’utilizzatore della stessa ha intrattenuto una conversazione con Caruso Beatrice, per la durata di tre minuti e, quindi, nell’immediatezza (alle ore 23.22), ha ricevuto da quest’ultima un messaggio.
In tutti i casi appena segnalati, l’utenza cellulare ha agganciato il ponte ripetitore ubicato in via del Mare n. 61, angolo via Marconi, in Barcellona Pozzo di Gotto (Me).
Trattasi di ponte sito in zona prossima alla via Milite Ignoto ove risulta situato il deposito appartenente al De Pasquale oggetto dell’attentato incendiario.
Tanto premesso, va evidenziato che detta scheda risulta in uso al coindagato Chiofalo Domenico, classe 1985.
Di quest’ultimo non è dato sapere, anzitutto, se sia o meno legato da rapporti di parentela con Chiofalo Gaetano (l’indagato cui la fattispecie in esame è addebitata).
Quand’anche detto rapporto fosse in concreto sussistente, non è dato, poi, comprendere quale valenza debba conferirsi ai dati sopra evidenziati.
Appare fin troppo evidente che l’argomentazione che su di essi il P.M. ha inteso proporre (“in tale ricostruzione potrebbe anche ben collocarsi la non causale presenza di Chiofalo Domenico..nella fascia oraria di quella stessa data in cui veniva commesso il grave attentatoâ€) sia, a ben vedere, finanche priva di forza suggestiva.
Per giustificare la valutazione appena formulata ed a tacere ogni considerazione sulla modestissima capacità dimostrativa che promana dall’aver individuato la cella di aggancio utilizzata dall’apparecchio cellulare, è sufficiente porre mente al fatto che, proprio nel momento in cui avveniva l’esplosione che ha distrutto il capannone in uso al De Pasquale (ore 23.21), Chiofalo Domenico era intento a colloquiare al telefono con la fidanzata.
Quanto appena evidenziato rende scarsamente verosimile l’ipotesi che proprio nella persona di Chiofalo Domenico possa identificarsi uno dei due giovani ripresi da una telecamera che hanno provveduto a spargere il liquido infiammabile nelle adiacenze del deposito e che si sono dati alla fuga all’atto dell’esplosione.
Sgombrato il campo da tale emergenza, è opinione di questo decidente che le ulteriori risultanze siano comunque idonee per formulare un giudizio di gravità indiziaria a carico del Chiofalo.
Per quanto sorprenda il fatto che i militari operanti non abbiano ritenuto di porre in visione al De Pasquale un’effigie dell’indagato (fatto questo che avrebbe annullato in radice ogni dubbio), è pur tuttavia indubbio che gli elementi raccolti al compendio in atti (in particolare, la residenza dell’indagato nella frazione Gala di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), il possesso da parte di quest’ultimo di un’autovettura di marca Alfa Romeo, l’acclarato rapporto di conoscenza con il coindagato Bellinvia Antonino) compongano, ove oggetto di una valutazione sistematica, un quadro indiziario qualificato da sicuri elementi di gravità.
Ritenuta, pertanto, la gravità indiziaria a carico di tutti gli indagati in relazione alle ipotesi delittuose raccolte nell’unico capo di imputazione, è opinione di questo decidente che sussistente in fatto si atteggi la circostanza aggravante in contestazione.
In altri termini, la constatazione delle peculiari modalità dell’azione delittuosa in esame, invero tipiche dell’agire mafioso, impone di ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/91.
§
In esito all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, questo Giudice, con ordinanza dell’11 marzo 2009, accogliendo un’istanza formulata dal collegio di difesa, disponeva che si procedesse con le forme dell’incidente probatorio all’esame testimoniale di Vincenzo De Pasquale.
Nel corso dell’escussione , avvenuta il 26 marzo 2009, la persona offesa dichiarava che:
• non era mai stato sottoposto a vincolo estorsivo;
• non aveva, conseguentemente, mai corrisposto ad alcuno somme di denaro a titolo di “pizzoâ€;
• pur avendo avuto, a partire dal 13 marzo 2008, ripetuti contatti con esponenti delle Forze dell’Ordine a cagione del gravissimo attentato patito, non aveva mai mosso alcuna delle accuse la cui paternità gli era stata addebitata nel corpo delle annotazioni di servizio dell’8 maggio, 27 maggio e 24 novembre 2008;
• le dette annotazioni erano, pertanto, radicalmente false;
• nella fase iniziale dell’attività investigativa, i Carabinieri dai quali era stato convocato, dopo avergli posto in visione le effigie di numerosi soggetti, lo avevano piuttosto sollecitato a rivolgersi a coloro che egli aveva dichiarato di conoscere per assumere da questi ultimi informazioni in ordine al fatto delittuoso in esame;
• nell’occasione egli era stato dotato di un apparecchio cellulare che avrebbe dovuto attivare in occasione dei detti incontri;
• si era, quindi, effettivamente rivolto a Foti Mariano, al quale è legato da un saldo rapporto di conoscenza, nonché a Bellinvia Antonino, cui, di contro, è avvinto da una relazione ben più superficiale, ma costoro, con comunanza di accenti, avevano sostenuto di non essere nelle condizioni di offrire alcun tipo di contributo;
• in occasione di tali colloqui, aveva effettivamente provveduto ad azionare l’apparecchio fornitogli dai militari operanti;
• per quanto, come già ricordato, il Bellinvia fosse soggetto con il quale aveva un rapporto di superficiale conoscenza, si era determinato nel passato, in 2/3 occasioni, a corrispondere allo stesso, a titolo di mera liberalità, somme per un importo di 500.000 lire e, successivamente, di 500,00 euro;
• in particolare, l’ultima dazione era avvenuta qualche anno fa, allorchè il Bellinvia era stato scarcerato, ed essa era stata determinata unicamente da ragioni di carattere “umanitarioâ€;
• in esito all’esecuzione dei provvedimenti di rigore emessi nell’ambito del procedimento, non aveva reputato opportuno assumere alcuna informazione in merito al contenuto dell’ordinanza e delle ragioni che avevano portato all’arresto degli indagati;
• nel medesimo contesto temporale, non aveva commentato con alcuno il detto provvedimento e, più in particolare, la circostanza che le misure in atto fossero state fondate su dichiarazioni che egli avrebbe reso, in forma confidenziale, ai militari operanti.
§
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dal De Pasquale il collegio di difesa aveva avanzato richiesta di revoca dell’ordinanza di custodia cautelare.
La stessa era stata rigettata con ordinanza depositata in data 30 marzo 2009.
Anche in tal caso non appare inopportuno richiamare le valutazioni poste a fondamento del provvedimento.
§
Orbene, ritiene questo decidente che la deposizione offerta dal De Pasquale non integri gli estremi di un contributo suscettibile di fondare una compiuta e veridica ricostruzione del fatto delittuoso descritto al capo 17) della rubrica.
Essa risulta, anzitutto, affetta da radicali aporie.
Valenza paradigmatica assume il passo della narrazione che afferisce ai presunti atti di liberalità dei quali il De Pasquale si sarebbe reso protagonista a favore del Bellinivia.
Al riguardo, nulla meglio della lettura del verbale nel quale le dichiarazioni sul punto rese dalla persona offesa sono raccolte rende indiscutibile la temerarietà dell’atteggiamento processuale che costei ha scientemente inteso assumere.
Si consideri che la persona offesa, ripetutamente sollecitata ad offrire risposte che avessero un minimo livello di plausibilità in ordine ai motivi per i quali si era determinato a fornire un così rilevante supporto economico al Bellinvia (peraltro, indicato come unico soggetto ritenuto meritevole di siffatto benevolo trattamento), non ha inteso fornire alcuna risposta.
Nella medesima ottica, identicamente significativa appare la pervicacia con la quale il teste ha negato la paternità del contenuto delle annotazioni acquisite agli atti ed utilizzate ai fini cautelari.
Invero, se già scarsamente credibile appare l’ipotesi che un singolo appartenente alle Forze dell’Ordine possa redigere un’annotazione ideologicamente falsa con finalità calunniatorie, appare del tutto destituita di ogni verosimiglianza la proposta ricostruttiva che intenda ascrivere detto animus ad un numero elevato di Carabinieri, tra loro diversi per grado e per appartenenza.
Al di là di quanto appena evidenziato, devesi rimarcare come la rappresentazione offerta dal De Pasquale sia inficiata da conclamati profili di falsità.
A trascurare il mendacio che connota taluni specifici momenti del narrato in esame (ad esempio, il De Pasquale ha sostenuto di non aver discusso, in epoca successiva all’esecuzione della misura, dei fatti in esame, dato questo che risulta smentito dalla produzione documentale effettuata dal collegio di difesa innanzi al Tribunale di Messina adito ex art. 309 c.p.p.), altra circostanza assume un peso specifico di primo momento ai fini delle valutazioni che in questa sede si impongono.
In data 28 marzo 2009, l’organo di accusa ha trasmesso per unione agli atti la registrazione del colloquio intercorso tra il De Pasquale ed il Ten. Col. Luigi Bruno (e, cioè, del dialogo di cui all’annotazione di servizio trasmessa in data 24 novembre 2008).
Ai fini delle valutazioni che in questa sede si impongono, si è proceduto all’ascolto della detta registrazione (della cui genuinità non vi è, allo stato, motivo alcuno di dubitare).
Or il contenuto della annotazione a firma del Ten. Col. Bruno riflette appieno il tenore del dialogo oggetto di registrazione.
Le asserzioni in quella sede operate dal De Pasquale costituiscono, pertanto, un fatto storico non suscettibile di alcuna confutazione.
Nessuna verosimiglianza assume l’ipotesi che, innanzi al Ten. Bruno, la persona offesa possa aver rilasciato dichiarazioni accusatorie perché mosso da un intento calunniatorio nei riguardi del Bellinvia, del Foti e del Chiofalo.
Conseguentemente, può in tutta evidenza affermarsi che il diverso atteggiamento denotato dalla persona offesa nel corso dell’incidente probatorio, ispirato ad una ostinata reticenza, costituisca il frutto di gravi e pervasive forme di condizionamento cui la stessa è stata, in epoca successiva all’esecuzione dei provvedimenti di rigore, sottoposta.
Detta ipotesi appare tanto più verosimile ove si abbia riguardo alla tipologia dei reati per i quali si procede ed al ben poco rassicurante contesto territoriale nel quale essi sono maturati (cfr., sul punto, le motivazioni di carattere generale al riguardo spese nel provvedimento di rigore).
Peraltro, la stessa produzione effettuata dal collegio di difesa innanzi al Tribunale del Riesame (nel caso di specie: la registrazione operata da Milici Natalino) costituisce, a ben vedere, circostanza altamente inquietante e che conforta l’assunto formulato nel capoverso che precede (sul punto le obiezioni critiche operate dal Tribunale di Messina, in quanto pienamente condivisibili, devono in questa sede intendersi integralmente richiamate).
Logico corollario delle considerazioni critiche sin qui spese è il rigetto delle istanze de libertate.
È di immediata evidenza, infatti, che la deposizione offerta in sede di incidente probatorio dal De Pasquale sia ben lontana dall’integrare gli estremi di un’emergenza idonea anche solo a scalfire la valenza gravemente indiziante delle diverse risultanze poste a fondamento del provvedimento di rigore.
Essa, in altri termini, non costituisce un elemento di novità suscettibile di valorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 299, comma 1, c.p.p..
Né al risultato invocato dal collegio di difesa può pervenirsi per altra via, valutando, cioè, la diversa “qualità†delle emergenze alla cui sintetica valutazione si procede.
Orbene, la valenza di piena prova della deposizione resa nelle forme dell’incidente probatorio non è tema sul quale appare opportuno spendere alcuna argomentazione.
Va, di contro, evidenziato come le annotazioni di polizia in atti, pur pienamente valorizzabili in questa sede, non possano essere utilizzate in un’eventuale fase dibattimentale.
Esse, in particolare, non possono costituire oggetto di una testimonianza indiretta da parte dei militari che la redazione delle dette annotazioni hanno curato, a ciò ostandovi il divieto di cui all’art. 195, comma 4°, c.p.p..
Sulla scorta di autorevole quanto condiviso orientamento giurisprudenziale devesi, infatti, ricordare che “il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime†(Cass. SS. UU sent. n. 36747 del 28 maggio 2003, ric. Torcasio).
Appare, al riguardo, appena il caso di ricordare come al caso di specie non possa ritenersi applicabile l’ultimo inciso della disposizione normativa in esame (“negli altri casi si applicano le disposizione dei commi 1, 2 e 3 del presente articoloâ€).
Invero, gli “altri casi†per i quali l’art. 195, comma 4°, c.p.p. legittima la testimonianza de auditu del funzionario di polizia in sede dibattimentale si riducono alle sole ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funzionario “al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime”, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un “dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità” (in tal senso, ancora, Cass. SS. UU sent. n. 36747 del 28 maggio 2003, ric. Torcasio).
Considerazioni pressoché identiche sollecita la registrazione che l’organo di accusa ha trasmesso solo in data 28 marzo 2009.
Al riguardo, va premesso che la registrazione di colloqui tra la Polizia Giudiziaria e le persone informate sui fatti non costituisce attività di intercettazione in senso tecnico e, come tale, essa non è soggetta alla disciplina dell’art. 266 c.p.p. e ss..
Essa, piuttosto, integra una modalità di documentazione fonica, che non lede principi costituzionali, neppure nel caso in cui sia disposta in modo occulto, poiché la Carta Costituzionale non tutela il diritto alla riservatezza, contrariamente a quelli della libertà e segretezza delle comunicazioni, che nel caso di specie non possono dirsi violati (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 2829 del 15 dicembre 2005, ric. Pistorio).
Anche in tal caso la Suprema Corte ha evidenziato che l’utilizzazione di detta registrazione, possibile in fase cautelare o nell’eventuale giudizio abbreviato richiesto dalla parte, incontri l’unico limite del divieto di cui all’art. 195 c.p.p., comma 4, c.p.p. “per violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti…†(ancora, Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 2829 del 15 dicembre 2005, ric. Pistorio).
Il diverso peso specifico che le risultanze sopra ricordate potrebbero assumere nell’eventuale fase dibattimentale è, ad opinione di questo decidente, circostanza cui non può conferirsi un rilievo dirimente ai fini delle valutazioni che in questa sede competono.
È pur vero che l’art. 299 c.p.p. invocato dai difensori, nello stabilire che le misure coercitive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p., imponga al giudice di effettuare una prognosi relativa al possibile esito del procedimento.
È del pari indubbio, però, che detta valutazione prognostica non possa comportare considerazioni di ordine meramente ipotetico.
In termini più espliciti, il Giudice della cautela è tenuto a valutare, ad esempio, se sussistano o meno cause estintive del reato (o della pena), ma non può di certo far dipendere le valutazioni alle quali è tenuto da profili ultronei e non determinabili a priori (e tra essi le modalità di definizione del procedimento penale o, ancor prima, l’immutabilità del compendio investigativo del quale dispone all’atto della propria decisione).
Nel rapportare tali considerazioni al caso in esame, non ritiene questo decidente, a fronte di un quadro indiziario che in atto deve definirsi assolutamente solido, di poter trarre un giudizio di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 273 c.p.p. dall’inutilizzabilità nell’eventuale sede dibattimentale delle annotazioni di servizio e della registrazione (si consideri che le stesse sono di contro pienamente utilizzabili in un eventuale giudizio abbreviato) o dalla valenza di piena prova della testimonianza resa in sede di incidente probatorio, per l’ovvia constatazione che anch’essa non costituisce emergenza insuscettibile di essere modificata nel corso del procedimento.
§
Nell’ambito del presente procedimento, la richiesta cautelare avanzata nei riguardi di Foti Carmelo Vito si fonda su nuove emergenze testimoniali acquisite medio tempore al compendio.
Si allude, anzitutto, al narrato offerto da Scadurra Giuseppe.
Questi, Presidente della Federazione Antiracket Italiana, escusso a sommarie informazioni in data 1 settembre 2009 , ha dichiarato che nell’ottobre del 2008 era stato contattato da un componente dell’associazione (“fui contattato da Maio Tindaro di Terme Vigliatoreâ€) che gli aveva chiesto di incontrare un imprenditore (“barcellonese vittima d’estorsioneâ€).
Ha aggiunto che in occasione del convegno, svoltosi presso l’hotel Hilton di Portorosa, il Maio gli aveva presentato Vincenzo De Pasquale e che quest’ultimo gli aveva confidato di essere da tempo sottoposto al giogo estorsivo, di essersi più di recente rifiutato di corrispondere il pizzo e di aver, per ciò, patito un gravissimo attentato incendiario (“mi riferì di essere da tempo vittima di estorsione e che gli autori di quest’ultima avevano un grosso spessore criminale..mi rappresentò di aver perduto un figlio deceduto a seguito di incidente stradale e che proprio quest’ultimo evento lo aveva indotto a non corrispondere più somme a titolo estorsivo. Gli autori dell’atto delittuoso gli avevano quindi richiesto il versamento delle somme non corrisposte, indicate come arretrati, e, quindi, all’ennesimo rifiuto opposto aveva fatto eco un grave attentato incendiarioâ€).
Il De Pasquale aveva altresì raccontato che, di recente, era stato contattato da taluno degli estortori i quali lo avevano condotto in aperta campagna per dare corso, alla presenza di altri sodali, ad un incontro chiarificatore.
Ha sostenuto che, a seguito delle insistite richieste che egli aveva formulato, il De Pasquale si era infine determinato ad indicare i nomi degli estortori.
Costoro si identificavano in Antonino Bellinvia, Vito Foti e Carmelo D’Amico.
Costoro, appartenenti al sodalizio mafioso operante a Barcellona Pozzo di Gotto, si erano avvalsi del contributo prestato da Foti Mariano (“venditore di frutta e contatto per la protezione, intendo in tal senso che si rivolgeva a questi allorquando avesse dovuto interloquire con gli altri estorsoriâ€) nonché da tale Gaetano (“quest’ultimo veniva indicato dal De Pasquale come l’esattore materiale delle somme..tutte le persone nominate dal De Pasquale furono da questi ricondotte al sodalizio mafiso operante a Barcellona Pozzo di Gottoâ€).
Ha ricordato che il De Pasquale, senza dissimulare un forte stato di concitazione emotiva, aveva riferito di aver contattato un esponente delle Forze dell’Ordine al quale aveva confidato alcuni particolari della vicenda (“mi riferiva di aver raccontato le medesime circostanze al Maresciallo Donia dei CC di Barcellona Pozzo di Gotto…mi fece intendere di non aver riferito al Maresciallo Donia tutti i particolariâ€).
Ha aggiunto che, apprezzata la speciale gravità delle confidenze delle quali era stato portato a conoscenza, aveva invitato il De Pasquale a dare corso ad una piena collaborazione con i Carabinieri (“ho consigliato al De Pasquale di contattare l’Arma dei Carabinieri e denunciare tuttoâ€).
Qualche giorno dopo aveva appreso dal Maio che il De Pasquale aveva deciso di seguire il suo consiglio.
Ha dichiarato che, pressoché nell’immediatezza, l’imprenditore si era condotto presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina (“nella circostanza, per questioni di sicurezza, il De Pasquale giunse a Messina in compagnia di Maio Tindaro ed a bordo dell’autovettura di questiâ€).
Nell’occasione egli, pur presente in loco, si era limitato a presentare al De Pasquale i vertici del Comando (“per metterlo a suo agioâ€) e non aveva presenziato al colloquio cui si era dato corso (“dopo aver ciò io ed il Maio ci allontanammo ed in particolare io lasciai la sede dei CC mentre il Maio aspettò il De Pasquale per poi riaccompagnarloâ€).
Ha ricordato che qualche tempo dopo aveva nuovamente incontrato il De Pasquale presso lo stesso Comando Provinciale dei Carabinieri (“credo..nel mese di dicembre del 2008â€).
Il predetto, alla presenza del Maio, lo aveva informato delle “novità†frattanto maturate (“mi aggiornò della vicenda raccontandomi che qualche giorno prima il “Gaetano†indicato quale esattore si era portato presso i suoi uffici informandolo che gli estorsori gli avevano praticato uno sconto riducendo del 50% la somma da corrispondere. Nella circostanza il “Gaetano†lo aveva informato che sarebbe tornato a riscuotere a distanza di qualche giorno nonostante le difficoltà a reperire il denaro rappresentate dal De Pasqualeâ€).
Ha riferito, infine, che in epoca immediatamente successiva all’esecuzione dei provvedimenti di rigore emessi nell’ambito del procedimento penale “Pozzoâ€, il De Pasquale, fortemente impaurito, gli aveva raccontato che egli ed il proprio legale di fiducia erano stati “avvicinati†ed invitati a contattare il difensore di fiducia di uno dei soggetti sottoposti a misura (“il De Pasquale si mostrò molto impaurito poiché era stato avvicinato da una persona, che non ricordo come mi sia stata indicata, la quale lo aveva invitato a rivolgersi ad un legale degli arrestati coinvolti nella sua vicenda estorsiva; il De Pasquale aggiunse che anche il proprio legale, tale Coppolino, era stato contattato da un collega di questi che difendeva uno degli arrestati nella stessa operazioneâ€).
§
Di un ricordo assolutamente identico si è reso latore Maio Tindaro, escusso a sommarie informazioni il successivo 3 settembre 2009 .
Quest’ultimo, più in particolare, dopo aver ricostruito i termini della relazione amicale che lo avvinceva al De Pasquale (“conosco De Pasquale Vincenzo da circa dieci anni poiché il medesimo aveva preso in locazione un locale di proprietà di mio suocero all’interno del quale era stata realizzata una sala giochiâ€), ha dichiarato di averne raccolto l’invocazione di aiuto (“mi raccontò del grave atto intimidatorio subito e, conoscendo la mia vicinanza all’associazione antiracket, mi sollecitò a presentargli esponenti di quest’ultima che avrebbero potuto consigliarlo sull’agireâ€), di essersi prontamente attivato, di avere favorito il contatto tra lo stesso ed il Presidente dell’associazione antiracket e, soprattutto, di essere stato presente allorchè l’imprenditore si era determinato a confidare i nomi dei suoi aguzzini (“gli estorsori furono indicati dal De Pasquale nelle persone di Foti Mariano…Foti Vito, Bellinvia Antonino..ed infine D’Amico Carmelo e tale Gaetano…tutte le persone nominate dal De Pasquale furono da questi ricondotte al sodalizio mafioso operante a Barcellona Pozzo di Gottoâ€).
§
Come già in parte evidenziatosi nelle pagine che precedono, Gullo Santo (cfr. verbale del 9 maggio 2011) ha sostenuto di essere a conoscenza del fatto che De Pasquale Vincenzo avesse fatto nel passato ricorso al prestito usuraio (“fu sottoposto ad usura da Milone Agostino e Filippo e Chiofalo Gaetanoâ€).
Ha, però, dichiarato di non sapere se in detto rapporto usuraio un ruolo fosse stato assunto da Mariano Foti e Antonino Bellinvia.
Ha, soprattutto, affermato che, per quanto era a sua conoscenza, proprio il De Pasquale aveva commissionato il gravissimo attentato del quale era stato vittima per frodare la compagnia assicuratrice (“mi risulta che fu lo stesso a commissionare l’incendio del proprio deposito per frodare l’assicurazioneâ€) e negato che l’odierno indagato avesse assunto un qualsivoglia ruolo nella correlata vicenda estorsiva (“nemmeno il Foti Carmelo Vito è coinvolto nell’estorsione, anche perché dal 2006 lo stesso ha avuto dei disguidi con il gruppo di D’Amico Carmeloâ€).
§
Orbene, ritiene questo decidente che il compendio non sia idoneo a formulare un giudizio di gravità indiziaria a carico dell’indagato.
Molteplici considerazioni, infatti, concorrono a delineare un quadro cui è, allo stato, estraneo un grado di precisione adeguato al contesto delle valutazioni probabilistiche in questa sede richieste.
Nell’esplicitare le ragioni sottese a questa decisione, non può anzitutto non ribadirsi quanto già rimarcato nel corpo del precedente provvedimento di rigore in ordine alla piena utilizzabilità, in fase cautelare, delle annotazioni di servizio nelle quali sono state raccolte le dichiarazioni che la persona offesa ha informalmente offerto alla cognizione dei militari operanti ma delle quali, temendo gravi ritorsioni, non ha inteso assumersi la paternità.
Le argomentazioni sul punto spese - anche in esito all’assunzione, nelle forme dell’incidente probatorio, della testimonianza del De Pasquale - non possono che essere in questa integralmente riproposte.
Orbene, siffatte propalazioni, pur se reputate utilmente valutabili ai fini in esame, denunciano - proprio con riferimento alla posizione del Foti – una grave quanto difficilmente comprensibile incostanza.
È sufficiente porre mente alle confidenze raccolte, nelle date dell’8 e 12 maggio, dal M.llo Donia e valutarle in uno al tenore delle indicazioni rese dallo stesso De Pasquale circa quindici giorni dopo alla presenza di altri militari per apprezzare come il Foti - inizialmente indicato come protagonista della vicenda estorsiva - sia stato, nell’immediatezza, degradato a soggetto sul quale potevano al più addensarsi meri elementi di sospetto.
Orbene, la circostanza appena evidenziata è già sintomatica della fragilità dell’accusa oggetto di valutazione.
Lo è ancor di più ove si consideri che - atteso il biasimevole contegno processuale assunto nel corso del procedimento dal De Pasquale - è assolutamente ragionevole prevedere che le perplessità che una così severa contraddizione origina non costituiranno mai oggetto di risoluzione.
In termini più espliciti, non è allo stato ipotizzabile che la persona offesa, proprio perché portatrice di un contegno ispirato ad una radicale omertà, si determini a fornire i chiarimenti necessari a giustificare indicazioni così contraddittorie.
Ed i dubbi che scaturiscono da quanto appena evidenziato si acuiscono ove sistematicamente considerati alla luce del tenore del dialogo che il De Pasquale ha intrattenuto, all’interno della propria autovettura, con l’odierno indagato nella data del 14 aprile 2008 (il cui significato è stato ampiamente scandagliato nel corpo del provvedimento di rigore emesso in data 19 gennaio 2009).
Or, in un contesto così connotato, non può di certo pervenirsi a soluzione diversa valorizzando il contributo offerto dai testi Scandurra e Maio.
Come si ricorderà, costoro hanno, con piena comunanza di accenti, attribuito a Carmelo Vito Foti un ruolo eziologicamente significativo nel divenire della vicenda criminosa.
E’ bene precisare come a detto negativo giudizio conduca non già il fatto che vi possa essere, allo stato, motivo alcuno di dubitare della genuinità della rappresentazione della quale i predetti si sono resi latori.
Esso, piuttosto, costituisce il logico corollario della natura indiretta di siffatte propalazioni.
Se, cioè, quanto dichiarato dallo Scandurra e dal Maio costituisce il portato delle confidenze rese dal De Pasquale, le perplessità che inficiano le dichiarazioni offerte da quest’ultimo non possono non riflettersi sulla qualità del narrato del quale i primi si sono resi latori.
Un’ultima considerazione si impone in merito al contributo offerto dal Gullo.
Per quanto sintetica (e, come tale, meritevole di essere ulteriormente sviluppata), la prospettazione liberatoria che costui ha offerto a vantaggio dell’indagato non sembra allo stato peccare di profili di illogicità.
In particolare, la circostanza che Carmelo Vito Foti non fosse, all’epoca dei fatti, legato da un rapporto di speciale contiguità a Carmelo D’Amico (e, di riflesso, ai soggetti che alla cellula criminale che costui capeggia sono reputati affiliati) è dato che, anche a trascurare l’apporto reso da Merenda Emanuele, l’articolato compendio acquisito nell’ambito del procedimento penale n. 2656/07 R.G.N.R. consentiva di delineare in termini sufficientemente chiari.
Merita, piuttosto, un immediato approfondimento investigativo l’allegazione offerta dal Gullo in merito alle riconducibilità allo stesso De Pasquale dell’attentato che costui ha sostenuto di aver subito.
Il dato - ove accertato - non varrebbe, ad opinione di questo giudice, ad escludere la storicità del fatto estorsivo oggetto di contestazione (potendo, semmai, costituire una formidabile cartina di tornasole delle difficoltà di ordine economico a causa delle quali il De Pasquale non era riuscito a corrispondere con puntualità il “pizzo†impostogli).
Esso, al contempo, potrebbe rappresentare un utile chiave di lettura per interpretare le discutibili scelte processuali adottate dal De Pasquale.
E’ certo, comunque, che, anche avuto riguardo alle ammissioni offerte dalla presunta persona offesa in merito all’esistenza di un contratto assicurativo che avrebbe potuto coprire solo una modesta frazione dei danni patiti (cfr. conversazione delle ore 11.01 del 18 marzo 2008 intercorsa con tale Spampinato Giuseppe), si atteggi oltremodo urgente accertare se il De Pasquale abbia o meno riscosso un premio assicurativo per l’attentato subito e, in caso positivo, compararlo all’entità dei danni patiti (al riguardo, appare appena il caso di osservare che in detta stima un peso di primo piano assume, all’evidenza, l’eventuale vetusta delle macchine da gioco raccolte presso il deposito ove l’incendio si è sviluppato).

Capo 6) della rubrica. Indagati: Imbesi Ottavio e Giambò Carmelo

Tra le molteplici fattispecie delittuose per le quali, nell’ambito del procedimento penale n. 2656/07 R.G.N.R., l’organo di accusa aveva avanzato istanza cautelare vi era anche un’ipotesi di usura, aggravata ex art. 7 d.l. 152/91, ai danni di un commerciante di prodotti ortofrutticoli a nome Militello Rosario (cfr. capo 26) della rubrica).
In particolare, la richiesta del più severo tra i provvedimento di rigore era stata in quel contesto formulata nei riguardi degli indagati Imbesi Ottavio, Giambò Carmelo e Santoro Santo.
Essa era stata reputata meritevole di accoglimento solo nei riguardi del primo di essi, ciò per le motivazioni che, anche in tal caso, costituendo la premessa fattuale delle valutazioni in questa sede richieste, appare necessario richiamare nella loro interezza.
§
In data 5 marzo 2008, alle ore 18.35, Imbesi Ottavio aveva contattato l’utenza cellulare in uso a Rocco Di Trapani, inteso Roberto, e lo aveva invitato a recarsi da “Saro†per sollecitarlo a pagare quel “coso†(cfr. sintesi della conversazione n. 8788).
Saro appare agevolmente identificabile, alla luce delle acquisizioni delle quali a breve si darà contezza, in Militello Rosario, commerciante all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
Lo stesso, nell’informativa di reato, viene indicato come fornitore dell’Imbesi (pag. 909).
In data 7 marzo il Militello aveva, infatti, chiamato l’Imbesi e lo aveva rassicurato che nel giro di qualche giorno il problema afferente al pagamento dell’assegno sarebbe stato risolto.
Il Militello si era, nel contempo, giustificato sostenendo che per un problema legato alla valuta di taluni assegni già versati sul proprio conto soffriva in atto di una scopertura pari ad euro 2.000,00.
L’impegno assunto non era stato, però, onorato.
Il successivo 12 marzo, infatti, l’assegno non era stato ancora pagato.
A fronte delle nuove rassicurazioni opposte dal Militello nel corso delle conversazioni delle ore 13.34 e 13.40, l’Imbesi aveva replicato con fare preoccupato sostenendo che a breve anche altro titolo sarebbe andato in pagamento.
Al Militello che aveva sostenuto che quest’ultimo sarebbe andato in scadenza il successivo 25 marzo, l’Imbesi aveva ribattuto affermando di essere certo di quanto sostenuto poiché era in possesso delle matrici dei titoli (“io gli ho fatto i miei ed i tuoi li ho io, non te lo avevo detto Saro? io gli ho fatto i miei ed i tuoi li ho io non te lo avevo detto Saro?â€).
Alle ore 15.15 del 17 marzo 2008 l’Imbesi, colloquiando al telefono con Roberto Di Trapani, aveva riferito di aver appena ricevuto una chiamata dal direttore della Banca che gli aveva comunicato che l’assegno di Saro Militello era stato protestato.
Contenendo a stento l’ira, aveva rappresentato all’interlocutore di essere intenzionato a porsi l’indomani alla ricerca del Militello per “mettergli le mani addossoâ€.
§
Orbene, le successive conversazioni telefoniche consentono di cogliere appieno l’evoluzione della vicenda.
Alla data del 26 marzo 2008, il Militello non era riuscito ancora ad onorare il proprio “impegnoâ€.
Alle ore 21.14, infatti, l’Imbesi aveva nuovamente formulato al Militello la richiesta di rientrare dal debito contratto.
Nel dare corpo all’urgenza dalla quale era mosso, l’Imbesi aveva rappresentato che altro soggetto a nome Roberto aveva già provveduto ad incassare in banca o, comunque, a cedere a terzi gli assegni che egli aveva sottoscritto e a lui consegnato (“Roberto a me mi ha versato tutti gli assegni, uno per uno, tutti quanti, tutti quelli che aveva dei miei li ha versati tutti quanti gli assegni Roberto, tutti… si è versato l’assegno di 4.300 euro, un assegno 3.300 euro, un assegno di 3.200 euro e un assegno di 2.650 e uno glielo avevo fatto il vene… il sabato prima di Pasqua, Pasquetta di 6.000 euro e mi ha detto che questa mattina se lo versava pure… Non lo so, lo ha versato, lo ha girato a chi glielo ha dato non lo soâ€).
Aveva, pertanto, sollecitato il Militello - che aveva comunque manifestato la volontà di corrispondere quanto dovuto (Militello: “vedi che io a te non ti nascondo niente, sto facendo un prestito a mio figlio per sistemarti questo assegnoâ€) - a sottoscrivere due assegni in modo da poter evitare gravi ripercussioni economiche (Imbesi: “Io per ritirarmi quello che ha Roberto di 6.000 euro, io non lo posso pagare quest’altro allo stato attuale … non ti sto cercando soldi, 2 assegnetti a dieci giorni a quindici giorni, buoni, io glieli giro a lui e mi prendo quello mioâ€).
All’evidenza disperato per la difficile situazione nella quale si dibatteva (“lo sai come mi sto sentendo..non ce la faccio piùâ€), il Militello aveva infine prospettato la possibilità di vendere un autoarticolato e chiesto all’Imbesi di aiutarlo a reperire un possibile acquirente (“Ottavio, vedi se puoi chiamare a qualcuno, ci diamo un articolato quanto mi alleggerisco un pò di cose.. mi prendo una ventina di mila euro e mi alleggerisco il peso che mi, sai come mi sta …mi sto umiliando troppo assaiâ€).
L’Imbesi aveva manifestato interesse per la proposta ed aveva ipotizzato di interpellare tale Santino (“Va bene, glielo posso dire a Santino, glielo posso dire a Santinoâ€).
Il giorno successivo, l’Imbesi aveva nuovamente contattato il Militello ed aveva rappresentato a quest’ultimo che il mezzo non valeva più di 14.000,00 euro.
Il Militello, da parte sua, aveva manifestato la volontà di cedere comunque la proprietà dell’autoarticolato, quand’anche per un prezzo leggermente inferiore (12.000,00 euro), sì da consentire all’Imbesi di lucrare una certa somma per la mediazione prestata.
Aveva, però, richiesto all’interlocutore di mantenere la funzione di intermediario con Santino (cfr. conversazione delle ore 16.43 del 27 marzo 2008).
Circa dieci minuti dopo, l’Imbesi aveva contattato l’utenza in uso a Santoro Santo (nel quale, all’evidenza, si identifica il Santino menzionato nelle precedenti conversazioni), e gli aveva riferito che un soggetto si era determinato a vendergli un mezzo a quattro ruote per un importo di 12.000,00 euro.
A fronte dell’interessamento manifestato dal Santino, l’Imbesi aveva manifestato la volontà di guadagnare anch’egli qualcosa ove l’affare fosse andato in porto e concordato con l’interlocutore un appuntamento per visionare il mezzo.
Nell’immediatezza, l’Imbesi aveva nuovamente contattato il Militello e gli aveva comunicato che nei giorni immediatamente successivi egli ed il Santoro si sarebbero a lui presentati per valutare di persona le condizioni del mezzo.
§
La mattina del 28 marzo 2008 l’Imbesi aveva intrattenuto una serie di conversazioni telefoniche con il Militello e con il Santoro.
In particolare, alle ore 10.21, il Santoro aveva comunicato all’Imbesi che dalle verifiche operate il camion, pur se immatricolato nell’anno 2000, risaliva all’anno 1999 e che, pertanto, la “signora†era disponibile a corrispondere al venditore la somma di 13.000,00 euro, 10.000,00 dei quali a mezzo di un assegno e 3.000,00 in contanti.
L’Imbesi, da parte sua, si era impegnato a contattare immediatamente il Militello per rappresentargli che la cessione del mezzo avrebbe potuto concludersi per un prezzo corrispondente a 10.000,00 euro.
Qualche minuto dopo, l’Imbesi aveva nuovamente contattato il Santoro e gli aveva comunicato di aver appena parlato con il Militello che si era lamentato dell’esiguità della proposta economica.
Nel rappresentargli l’eventualità che il Militello a breve lo contattasse, l’Imbesi aveva invitato il Santoro, che aveva riferito di trovarsi ancora in compagnia della “signoraâ€, a mantenere ferma la proposta di 10.000,00 euro.
Aveva, in particolare, sollecitato l’interlocutore, per il caso in cui il venditore avesse infine accettato, a farsi consegnare dal compratore due assegni privi dell’indicazione del beneficiario.
In tal modo l’Imbesi avrebbe potuto versare sul proprio conto i due titoli e corrispondere al Militello due assegni tratti dal proprio conto corrente.
Alle ore 11.07, l’Imbesi era stato contattato da Giambò Carmelo.
Quest’ultimo aveva riferito all’interlocutore di aver discusso della situazione con Santoro Santo.
L’Imbesi, da parte sua, aveva esplicitato all’interlocutore che la volontà del Santoro era quella di corrispondere al Militello solo la somma di 10.000,00 euro a mezzo di assegni.
La parte restante, ammontante a 3.000,00 euro in contante, avrebbe potuto così essere ripartita in parti eguali tra l’Imbesi, il Santoro ed il Giambò.
§
Il Militello aveva, però, manifestato all’Imbesi l’intenzione di resistere ad una proposta economica ritenuta incongrua.
Di ciò l’Imbesi aveva prontamente informato il Santoro, invitandolo a non modificare i termini della proposta (conversazione delle ore 12.06: “ma tu non ti spostare che se non è oggi è domani, lo molla perché è impigliatoâ€).
Nelle ore pomeridiane, l’Imbesi aveva nuovamente contattato il Santoro, che nell’occasione si trovava a Catania, e lo aveva sollecitato a raggiungerlo per visionare il mezzo.
Il Santoro aveva ribattuto che non era sua intenzione raggiungere l’interlocutore ed il venditore se prima non si fossero puntualmente definite le modalità di pagamento.
Aveva, nel contempo, suggerito all’Imbesi di offrire al venditore due assegni a sua firma postdatati per un importo di 10.000,00 euro in relazione ai quali egli avrebbe funto da garante.
Lo stesso Santoro aveva, infine, comunicato all’Imbesi che, ove la “signora†non fosse stata più intenzionata ad acquistare il mezzo, essi avrebbero potuto rivenderlo nell’area barcellonese ad un prezzo di 16.000,00 euro.
Alle ore 16.37 l’Imbesi aveva richiamato il Santoro e gli aveva comunicato di trovarsi in compagnia di Militello che aveva accettato la proposta fattagli.
Le parti si erano, quindi, accordate per consegnare il mezzo il lunedì successivo.
Alle ore 12.34 del giorno successivo (29 marzo 2008), l’Imbesi aveva contattato nuovamente il Militello e lo aveva invitato a non vendere l’autocarro poiché esso interessava, alle stesse condizioni in precedenza pattuite, a suo cugino Carmelo, intenzionato a riprendere a breve la professione di autotrasportatore.
L’imbesi aveva aggiunto che di tale “novità†il Santoro era stato informato proprio da Carmelo.
Quest’ultimo, secondo i militari operanti, si identifica proprio in Carmelo Giambò.
Il Militello aveva acconsentito alla proposta e concordato con l’Imbesi e con il cugino di questi un appuntamento, per il lunedì successivo, per consegnare il mezzo.
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L’ “affare†era stato effettivamente perfezionato in data 31 marzo 2008.
Alle ore 11.59, l’Imbesi aveva contattato l’utenza in uso al Militello e lo aveva informato che il Giambò ed il Santoro erano sul punto di raggiungerlo per acquisire la disponibilità dell’autocarro.
Aveva, altresì, invitato l’interlocutore ad un incontro, da tenersi il giorno successivo, per regolare la parte economica della transazione.
A fronte delle preoccupazioni manifestate dal Militello circa le modalità con le quali sarebbe stato effettuato il passaggio di proprietà del mezzo, il Giambò, al quale l’Imbesi aveva ceduto l’apparecchio, aveva fornito le rassicurazioni del caso.
Nel pomeriggio, il Giambò aveva acquisito la disponibilità del mezzo.
Alle ore 17.02 questi aveva, infatti, contattato l’utenza in uso a tale Triolo Giuseppe e gli aveva riferito di aver appena acquistato un autocarro, del quale aveva precisato tutte le caratteristiche tecniche, per un importo di euro 15.000,00.
L’interlocutore aveva commentato positivamente l’affare concluso dal Giambò.
Quest’ultimo aveva però manifestato l’intenzione di cedere il mezzo ed aveva chiesto al Triolo di aiutarlo a trovare un acquirente.
Identica istanza il Giambò aveva rivolto nel corso di una successiva conversazione (ore 17.16).
Nell’occasione, aveva aggiunto che quella sera avrebbe lasciato il mezzo parcato da “Santinoâ€.
Questi altri non è che il Santoro.
Alle ore 19.06, infatti, il Giambò aveva contattato quets’ultimo ed aveva con lui concordato di riferire a coloro che si fossero dimostrati interessati che l’autocarro era stato acquistato corrispondendo un importo di 16.000,00 euro e che il prezzo di vendita era 18.000,00 euro.
La cessione del mezzo aveva, frattanto, consentito al Militello di soddisfare il debito sofferto nei riguardi dell’Imbesi.
Alle ore 15.37 del 2 aprile 2008 il Militello aveva, infatti, contattato l’Imbesi e lo aveva informato che a breve sarebbe stato contattato dai responsabili della propria banca per informarlo dell’avvenuto pagamento di un titolo.
Ciò avveniva appena due minuti dopo.
Alle ore 15.39 un funzionario della Banca Intesa San Paolo (agenzia di Milazzo) aveva, infatti, informato l’Imbesi che un assegno di 8.500,00 euro, in precedenza stornato, era stato regolarmente pagato.
§
Le superiori emergenze, per quanto meritevoli di un urgente approfondimento investigativo (come meglio si espliciterà nelle pagine che seguono) consentono di fondare una ricostruzione degli accadimenti connotata da una precisione adeguata al contesto cautelare.
Certo appare, anzitutto, il fatto che l’Imbesi abbia assunto la veste di creditore nei confronti di Rosario Militello.
Inequivoca espressione del detto rapporto obbligatorio sono i titoli di credito che il debitore risulta aver sottoscritto e consegnato all’Imbesi.
Orbene, è pur vero che nessuna indagine è stata operata in merito alla causale sottesa all’impegno assunto dal Militello (quest’ultimo, peraltro, non è stato nemmeno escusso a sommarie informazioni).
Essa, pur tuttavia, non può, del tutto ragionevolmente, trovare il proprio fondamento nei rapporti commerciali che, secondo gli stessi militari operanti, risultano aver in precedenza “legato†i due protagonisti della vicenda.
Ciò per l’ovvia constatazione per la quale è il Militello che provvedeva a rifornire di prodotti ortofrutticoli l’Imbesi (recte: la ditta del Giambò presso la quale l’indagato lavorava).
Da ciò non poteva conseguire, per il Militello, l’insorgere di una posizione debitoria.
Nel medesimo contesto temporale l’Imbesi risulta aver intrattenuto rapporti economici, invero più equivoci, con altro soggetto (Rocco Di Trapani).
È evidente, al riguardo, che detta relazione sia stata utilizzata dall’Imbesi per operare sul Militello, già particolarmente provato dalle difficoltà economiche nelle quali si dibatteva, una ulteriore coazione psicologica.
L’imbesi, infatti, ha motivato le pressanti richieste rivolte al Militello anche in ragione del fatto che taluni assegni che egli aveva in precedenza rilasciato a favore del Di Trapani erano stati da quest’ultimo negoziati.
Gli elementi in atto inducono, però, fondatamente ad ipotizzare che detta rappresentazione sia mendace e che la relazione che ha avvinto l’Imbesi al Di Roberto abbia avuto connotati in parte diversi (cfr., sul punto, la conversazione che costoro hanno intrattenuto alle ore 18.56 del 18 marzo 2008, come ricostruita alla pag. 911 dell’informativa di reato).
Per quanto già in parte evidenziato, non appare inopportuno ribadire che le risultanze intercettative in esame concernano un momento di un più ampio e duraturo rapporto economico intercorso tra l’Imbesi ed il Militello e, per l’esattezza, la mancata puntuale corresponsione da parte del debitore della somma di 8.500,00 euro (somma in relazione alla quale quest’ultimo aveva sottoscritto un assegno che era stato “protestatoâ€).
Per far fronte al debito, il Militello ha “accettato†di vendere un proprio mezzo per la somma di 10.000,00 euro.
Detta somma è stata in gran parte utilizzata per corrispondere la somma dovuta.
Per quanto nessun specifico accertamento sia stato al riguardo operato, le emergenze in atti consentono, infine, di ipotizzare che il mezzo a quattro ruote avesse un valore di mercato nettamente superiore (e, di certo, non inferiore ad euro 15.000,00 euro).
§
Nei limiti delle valutazioni probabilistiche in questa sede richieste, la ricostruzione della vicenda appena operata impone di configurare a carico dell’Imbesi un grave quadro indiziario in relazione al delitto in esame.
Nella condotta posta in essere dall’indagato è possibile ravvisare, infatti, la prestazione di denaro da parte dell’Imbesi a vantaggio del Militello (primo presupposto di cui all’art. 644 c.p.).
Essa, alla luce di quanto rappresentato nel paragrafo che precede e, soprattutto, delle più ampie emergenze acquisite al compendio (cfr. le dichiarazioni rese da Merenda Emanuele), sembra poter rinvenire la propria ratio in un prestito di denaro.
Manifesta appare la natura usuraia del vantaggio economico alla cui produzione l’Imbesi ha consapevolmente concorso.
Questi ed i suoi coindagati hanno ottenuto la disponibilità di un bene avente un valore di mercato superiore di almeno la metà rispetto alla somma effettivamente corrisposta (almeno 15.000,00 euro a fronte dei 10.000,00 euro consegnati al Militello).
Sul punto, appare appena il caso di osservare che il reato di usura sia configurabile nei confronti di chi si fa dare sotto qualsiasi forma, per sé e per altri…vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro.
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A soluzione diversa devesi, di contro, pervenire per quanto riguarda i coindagati Santoro e Giambò.
Ciò di cui il compendio in atti non dà contezza, con la probabilità adeguata al contesto, è che costoro abbiano avuto adeguata conoscenza del pregresso rapporto che ha legato l’Imbesi al Militello ed abbiano, quindi, potuto rappresentarsi la natura usuraia del vantaggio economico ottenuto.
In termini più espliciti, è indubbio che il Santoro ed il Giambò fossero a conoscenza delle gravi difficoltà nelle quali all’epoca il Militello si dibatteva e, soprattutto, fossero fermamente intenzionati ad approfittarne; è parimenti sostenibile che gli stessi sapessero che le sofferenze economiche patite dal Militello erano in qualche misura correlate alle relazioni che quest’ultimo intratteneva con l’Imbesi.
Quanto evidenziato, vale a delineare un quadro di severi sospetti a carico dei due indagati.
Lo stesso è ulteriormente acuito dall’apprezzamento degli approfonditi rapporti che legano l’Imbesi al Santoro e, soprattutto, al Giambò.
Non è possibile, pur tuttavia, affermare che costoro conoscessero l’esatto ammontare del titolo sottoscritto dal Militello e non regolarmente adempiuto (come si ricorderà, 8.500,00 euro), assegno che costituisce il presupposto ed il cui importo rappresenta la misura su cui determinare la natura usuraia del vantaggio conseguito.
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L’ordinanza di custodia cautelare era stata, quindi, annullata dal Tribunale di Messina adito ex art. 309 c.p.p. con provvedimento del 18 febbraio 2009.
A fondamento di siffatta determinazione il Collegio aveva, tra l’altro, posto le risultanze dell’attività difensiva svolta ex art. 391 bis c.p.p. e, in specie, le sommarie informazioni rese da Di Trapani Rocco e dalla persona offesa Militello Rosario (cfr. pagg. 10 e ss. dell’ordinanza).
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Nell’ottica accusatoria, la reiterazione della richiesta cautelare (solo nei riguardi di Imbesi e Giambò, ma non anche del Santoro) rinviene la propria ratio negli approfondimenti investigativi cui si è dato corso nel solco delle sollecitazioni critiche delineate nel corpo del provvedimento di rigore.
In detto alveo, speciale peso specifico devesi ricondurre alla deposizione offerta dalla presunta persona offesa.
Questi, escusso in data 31 luglio 2009, ha premesso di essere titolare, dall’anno 1989, di un’impresa individuale dedita alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli (“in particolare dei carciofiâ€) e di aver, per ciò, conosciuto Imbesi Ottavio.
Quest’ultimo, infatti, era da circa dieci anni uno dei suoi clienti (“lo stesso esercitando la professione ..di venditore di prodotti ortofrutticoli spesso raggiungeva il comune di Niscemi per acquistare carciofi….frequentemente ho avuto modo di recarmi a Barcellona Pozzo di Gotto presso Imbesi Ottavio per riscuotere il pagamento della merce venduta allo stessoâ€).
Dopo aver precisato di aver intrattenuto con l’Imbesi ordinari rapporti commerciali di dare/avere (“il pagamento della merce avveniva talvolta in contanti, oppure a mezzo assegni che lo stesso mi consegnava a suo firma ed anche, talvolta, se non ricordo male, anche intestati a terziâ€), il Militello ha però riconosciuto che, in alcune occasioni, per fronteggiare momentanee difficoltà economiche, aveva fatto ricorso a prestiti che lo stesso indagato gli aveva concesso (“previa consegna di assegni, a titolo di garanzia, che io ho emesso a favore del medesimoâ€).
Ciò, in specie, era accaduto nei primi mesi dell’anno 2008.
Nella circostanza, l’Imbesi gli aveva consegnato la somma di 11/12.000,00 euro in contanti ed egli, a titolo di corrispettivo, aveva sottoscritto due assegni a titolo di garanzia, rispettivamente per un importo di 8.500,00 e 5.000,00 euro (“tratti sul c/c intestato a mia moglie Panarello Iole acceso presso la Banca Antonveneta di Niscemi. Preciso di aver girato i titoli, apponendovi a tergo la mia sottoscrizione, prima di consegnarli all’Imbesiâ€).
Ha, quindi, aggiunto di non essere riuscito a corrispondere la somma mutuata e di aver per ciò chiesto all’Imbesi di rinnovare i titoli emessi a garanzia, rinviando il pagamento al momento in cui si fosse dato corso alla compensazione tra i rispettivi rapporti obbligatori (“ritenevo che alla fine della campagna dei carciofi con Imbesi avremmo fatto i conteggi delle forniture a lui eseguite e quindi avremmo saldato le eventuali pendenze, dall’una e dall’altra parteâ€).
Ha però sostenuto che l’Imbesi aveva medio tempore corrisposto le somme di denaro delle quali era debitore nei suoi confronti nelle mani di un suo collaboratore, Di Trapani Rocco (“mio socio di fatti che curava i rapporti commerciali ed economici con i nostri clienti poiché io mi occupavo principalmente del trasporto della merce…Di Trapani..aveva necessità di liquidare ..i produttori di carciofi e, pertanto, ogni qualvolta l’Imbesi veniva a prelevare dei carichi a Niscemi, si faceva da questi corrispondere il dovuto in contanti o in assegniâ€).
L’Imbesi, per tale motivo, aveva posto all’incasso gli assegni che egli aveva consegnato (“di ciò l’Imbesi aveva informato sia me che il Di Trapaniâ€).
Il conto era, però, privo della necessaria copertura (“riuscii a coprire, nell’immediatezza, solo l’assegno da 5.000,00 euro mentre per quello da 8.5000,00 euro venne dichiarato l’impagato per poi seguire la proceduta che avrebbe condotto all’eventuale definitivo protestoâ€).
Al fine di onorare l’obbligazione assunta aveva ipotizzato di richiedere un prestito bancario e, quindi, di cedere un mezzo meccanico appartenente alla ditta.
Di ciò aveva informato l’Imbesi.
Questi, dimostratosi interessato all’acquisto, aveva offerto una somma di 10.000,00 euro che egli aveva inizialmente rifiutato, reputandola non coerente al valore di mercato dell’automezzo (“rifiutai..ritenendo la somma inferiore di alcune migliaia di euroâ€).
A seguito delle pressanti richieste dell’Imbesi - dal quale, però, mai era stato, a suo dire, minacciato - si era, poi, determinato ad accettarne la proposta (“anche perché l’Imbesi mi aveva rappresentato che il mezzo..interessava a suo cugino Carmelo, il quale era titolare di un’impresa di movimento terra…non ho mai subito minacce o pressioni dall’Imbesi finalizzate alla cessione del mezzo necessarie all’acquisizione da parte mia della necessaria liquidità per far fronte alla copertura dell’esposizione debitoriaâ€).
Ha dichiarato che, nel mese di marzo, Giambò Carmelo - soggetto da lui da tempo ben conosciuto - si era condotto al suo cospetto per ricevere il mezzo (un trattore motrice marca Iveco 440E02 targato BJ094YT) e consegnargli in contanti la somma di 8.000,00 euro, costituente parte del corrispettivo concordato.
Con detta somma egli aveva onorato l’impegno assunto nei confronti dell’Imbesi (“parte della quale utilizzai per coprire l’assegno da 8.500,00 euro ed il cui protesto sarebbe stato elevato nei primi giorni del successivo aprile…preciso che non mi furono consegnati i 12.000,00 euro costituenti il prezzo del mezzo più I.V.A. poiché l’Imbesi aveva già provveduto a stornare dalla somma complessiva un’ulteriore mia esposizione debitoriaâ€).
Ha, infine, sostenuto che il prezzo concordato era coerente al valore di mercato del mezzo (“se non ricordo male, il mezzo da me ceduto al Giambò all’epoca della compravendita aveva un valore di mercato di circa 10/11.000,00 euroâ€)
§
Le verifiche effettuate presso l’istituto Monte dei Paschi di Siena di Niscemi sul conto corrente n. 12034.39 intestato a Panarello Iole, moglie del Militello, permettono di accertare come nella data del 28 febbraio 2008 sia stato regolarmente posto all’incasso l’assegno n. 0198751364 per un importo pari a 5.200,00 euro.
La copia del titolo, acquisita in atti, consente di affermare come esso sia stato posto all’incasso da soggetto diverso dall’Imbesi (questi, peraltro, non risulta nemmeno giratario dell’assegno).
Lo stesso 28 febbraio, all’evidente fine di garantire la copertura del titolo, era stato effettuato un versamento in contanti della somma di 4.880,00 euro.
Di contro, l’assegno per l’importo di 8.500,00 euro risulta incassato da Imbesi Ottavio solo il successivo 2 aprile 2008 (anche in tal caso, nella stessa data, è stato effettuato un versamento in contanti di 8.550,00 euro).
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L’attività di indagine ha, quindi, condotto ad accertare come il Giambò abbia prontamente ceduto la proprietà del trattore cedutogli dal Militello.
Soccorrono sul punto le deposizioni rese da Di Martino Angelo e Tortorella Antonino, rispettivamente amministratore e dipendente della “Veisud s.r.l.â€, società con sede in Catania, via Melilli n. 10, dedita all’acquisto e vendita di veicoli industriali.
In particolare, il secondo di essi (cfr. verbale di s.i.t. del 15 settembre 2009) ha ricordato come nel giugno del 2008 Triolo Giuseppe, titolare dell’impresa “TG trasporti snc†di Castroreale, gli avesse manifestato la volontà di acquistare un mezzo meccanico (“un Man modello TGA 41.440â€) e di corrispondere, a titolo di permuta, quale parziale corrispettivo, altro camion.
All’appuntamento che aveva fissato a Barcellona Pozzo di Gotto per visionare il mezzo che avrebbe dovuto essere ceduto in permuta, il Triolo si era presentato in compagnia di Giambò Carmelo (“da me già conosciutoâ€).
Nell’occasione, quest’ultimo gli era stato indicato come proprietario del detto autocarro il cui valore aveva stimato vicino ai 15.000,00 euro.
Ha precisato che qualche giorno dopo, l’affare era stato concluso.
Il Triolo aveva così acquistato la proprietà di un mezzo nuovo (immatricolato nel successivo mese di ottobre ed avente quale targa DP483LT) per il quale si era impegnato a corrispondere la somma di 136.800,00 euro, comprensiva dell’I.V.A..
Il Giambò aveva contemporaneamente ceduto alla “Veisud s.r.l.†la proprietà dell’autocarro Iveco 440E02 targato BJ094YT per un importo significativamente superiore al suo asserito valore, pari a 21.600,00 euro, comprensivo dell’I.V.A. (cfr. sul punto, le giustificazioni rese dal Di Martino “il valore commerciale del mezzo che noi abbiamo acquistato dal Giambò si aggirava circa su euro 12.0000,00, I.V.A. esclusa…tale perdita è stata di fatto compensata dall’utile che ne è scaturito dalla successiva vendita che la mia società ha fatto alla TG trasporti di Triolo Giuseppeâ€).
L’operazione aveva avuto corso in quanto il Giambò ed il Triolo avevano dichiarato che, attraverso essa, avrebbero provveduto a regolare i rapporti economici tra loro sussistenti (“i due specificarono che tra loro intercorrevano rapporti di lavoroâ€).
Più in particolare, era stato convenuto che l’importo che avrebbe dovuto essere consegnato a mani del Giambò sarebbe stato utilizzato per compensare la prima rata del leasing acquistato dal Triolo.
§
Circa tre mesi dopo (per l’esattezza, il 30 gennaio 2009) la “Veisud s.r.l.†aveva ceduto il trattore Iveco Magirus 440E42 targato BJ094YT a Palmieri Graziella, titolare dell’impresa individuale “Eurorimorchiâ€.
Quest’ultima aveva versato, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 13.800, I.V.A. compresa (cfr. verbale di s.i.t. rese da Palmieri Graziella in data 4 settembre 2009).
§
Ritiene questo decidente che le emergenze acquisite al compendio in atti integrino gli estremi di un apprezzabile novum rispetto al materiale investigativo che ha già costituito oggetto di valutazione critica nell’ambito del procedimento penale n. 2656/07 R.G.N.R..
In particolare, detta connotazione qualifica la rappresentazione offerta da Militello Rosario.
Sul punto, una premessa si impone con tratti di immediatezza.
Non è dato conoscere - se non di riflesso, per quanto riportato nell’ordinanza ex art. 309 c.p.p. - il tenore delle informazioni che la persona offesa avrebbe reso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p..
È, però, ragionevole ipotizzare che le sommarie informazioni offerte dal Militello il successivo 31 luglio 2009 al cospetto di appartenenti al R.O.S. dei Carabinieri - pur presentando, proprio perché rese nell’alveo di una rappresentazione oltremodo analitica, taluni profili di novità – non denuncino, prima facie, un significativo mutamento di rotta nell’atteggiamento processuale già assunto.
Anche innanzi ai militari che lo hanno escusso, infatti, il Militello si è ben guardato dal muovere esplicite accuse nei confronti degli odierni indagati.
Tutto può dirsi, quindi, salvo che il Militello sia mosso nei confronti dell’Imbesi (e del Giambò) da un callido intento calunniatorio.
E, però, non può fare a meno di notarsi come proprio il “timido†narrato del quale la persona offesa si è reso latrice, ove sottoposto ad una più penetrante verifica critica, fissi, in termini non seriamente confutabili, la natura usuraia del rapporto che lo ha legato all’Imbesi.
In detto alveo già dirimente appare il fatto che il Militello, dopo aver premesso di aver fatto più volte ricorso al prestito assicurato dall’Imbesi (“in alcune occasioni corrispondenti a mie difficoltà economicheâ€) ed aver sostenuto che, in dette circostanze, egli era solito rilasciare assegni a garanzia, ha ammesso che, ottenuto nei primi mesi del 2008 un mutuo per un importo di 11.000/12.000,00 euro, aveva sottoscritto assegni postdatati per un valore nettamente superiore (per l’esattezza, pari a 13.500,00 euro).
Or è sufficiente porre mente alle date in cui detti titoli sono stati posti all’incasso (tra il febbraio e l’aprile del 2008) per apprezzare come, nel brevissimo volgere di qualche mese, l’operazione economica in esame avrebbe assicurato all’Imbesi un utile ammontante, nella più benevola delle interpretazioni, a 1.500,00 euro.
La natura usuraia dell’interesse in tal modo praticato dall’indagato non pare seriamente revocabile in dubbio.
Quanto appena evidenziato già giustifica appieno la valutazione di gravità indiziaria in relazione al fatto storico posto a fondamento della fattispecie usuraia descritta al capo 6) della rubrica.
Nel caso in esame, però, vi è di più.
Invero, le emergenze in atti permettono di affermare, pur nei limiti delle valutazioni probabilistiche in questa sede richieste, che ad altro e ben più gravoso giogo usuraio il Militello è stato sottoposto all’atto in cui non è riuscito ad ottemperare con puntualità all’impegno economico assunto nei confronti dell’Imbesi.
Come si ricorderà, la persona offesa ha riconosciuto che - dopo aver inizialmente opposto resistenza all’offerta, ritenuta incongrua, di 10.000,00 euro quale corrispettivo per il mezzo meccanico che si era determinato a cedere - aveva infine accettato detta proposta.
Il Militello ha però precisato che il Giambò, all’atto del ritiro del camion, gli aveva consegnato, in contanti, la più modesta somma di 8.000,00 euro.
Ha, infatti, sostenuto che “l’Imbesi aveva già provveduto a stornare dalla somma complessiva una ulteriore mia esposizione debitoria nei miei confrontiâ€.
La circostanza rinviene un formidabile conforto nelle risultanze afferenti agli accertamenti bancari disposti sul conto corrente nella disponibilità del Militello (come già detto, nella data del 2 aprile quest’ultimo ha versato in contanti la somma di 8.550,00, immediatamente impegnata per pagare l’assegno di 8.500,00 euro).
Orbene, ritenere che le ulteriori esposizioni debitorie indicate, in termini oltremodo vaghi, dal Militello costituiscano, invero, solo gli interessi usurari frattanto maturati a causa del persistente inadempimento del quale lo stesso si era macchiato costituisce, ad opinione di questo decidente, unico percorso interpretativo dotato di seria credibilità.
Ben può sostenersi, allora, che il Militello ha complessivamente corrisposto all’Imbesi, oltre alle somme indicate nei due assegni tratti dal conto corrente formalmente intestato alla moglie (per un dato complessivo pari a 13.700,00 euro), anche la significativa differenza tra l’effettivo valore commerciale dell’autocarro Iveco 440E02 targato BJ094YT (valore che le più puntuali risultanze acquisite al compendio permettono certamente di collocare ben al di sopra della soglia di 10.000,00 euro) e l’importo di 8.000,00 che gli è stato brevi manu consegnato dal Giambò.
Tutto ciò a fronte di un prestito che - lo si ribadisce - è di importo nettamente inferiore.
Il logico corollario che da ciò scaturisce è un giudizio di manifesta gravità indiziaria a carico dell’Imbesi in relazione al fatto storico posto a fondamento dell’incolpazione in esame.
Ritiene, cioè, questo decidente che i più recenti apporti acquisiti al compendio investigativo delineino in termini oltremodo precisi (e ben più puntuali di quelli già posti a fondamento del precedente provvedimento di rigore) natura e finalità illecite della condotta posta in essere dall’Imbesi.
Considerazioni simili non possono spendersi per quanto riguarda il coindagato Giambò.
Le sommarie informazioni rese dal Militello e, quindi, i consequenziali accertamenti operati conducono, infatti, a confermare la serietà dei sospetti che si era reputato addensarsi sulla persona del Giambò.
Essi, però, non consentono di sciogliere la perplessità che già nel corpo del provvedimento di rigore del 19 gennaio 2009 avevano condotto a rigettare la richiesta cautelare formulata dall’organo di accusa.
Al di là di suggestive considerazioni di ordine logico, nessuna delle emergenze in atti permette, diversamente da quanto già osservato, di ipotizzare che il Giambò abbia avuto esatta contezza dei termini della relazione usuraia intessuta dal cognato.
§
Nessun dato permette di ipotizzare che il delitto in esame possa reputarsi aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/91.
Non può, anzitutto, sostenersi con la qualificata probabilità richiesta dal contesto che l’imposizione del giogo usuraio ai danni del Militello sia stato funzionale al perseguimento degli scopi illeciti propri del sodalizio cui l’Imbesi è stato reputato affiliato.
Sul punto, appare sufficiente richiamare le argomentazioni già spese alla pag. 53 della presente motivazione.
Né, ancora, può affermarsi - seppur nei limiti delle valutazioni probabilistiche in questa sede richieste - che all’atto della consumazione del reato l’Imbesi si sia avvalso delle condizioni descritte all’art. 416 bis c.p..
Che l’indagato, cioè, all’atto della stipula dell’accordo usuraio, possa aver palesato al Militello la sua appartenenza ad un temibile consorzio mafioso (all’evidente fine di porre la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella che già scaturisce dalla condizione di precarietà economica) o, ancora, che, per la medesima finalità, possa aver operato una correlazione tra i capitali oggetto del prestito e l’attività criminale propria del sodalizio è circostanza che, allo stato delle emergenze, può al più costituire oggetto di plausibili illazioni.