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MAFIA: Ecco le motivazioni per le quali Cuffaro era solo favoreggiatore

Favoreggiatore con l’aggravante di mafia sì, concorrente esterno no. In 230 pagine, depositate in cancelleria, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo Vittorio Anania spiega perchè l’ex presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro non è colpevole di concorso in associazione mafiosa, reato dal quale è stato prosciolto, il 16 febbraio scorso, nell’ambito del cosiddetto processo-bis. Quando il Gup Anania decise questo giudizio abbreviato, l’ex senatore dell’Udc e del Pid era in carcere da poco meno di un mese, dato che nel processo «Talpe in Procura» la Cassazione il 22 gennaio aveva stabilito la sua colpevolezza. Proprio l’esistenza del precedente giudicato (e dunque il “ne bis in idem”) è determinante per il Gup Anania. Ma non solo, perchè gli estremi per condannare Cuffaro per mafia non ci sono: «È mancata la dimostrazione di un «accordo» – si legge nella sentenza – così come di una «contropartita»: non basta avere conferma di un’indicazione sull’imputato Cuffaro come soggetto disponibile, vicino, malleabile, emblematico di un certo modo di far politica «vecchio stampo»». «Non basta la prova di certe frequentazioni con soggetti gravitanti nell’ambiente mafioso – prosegue il giudice nelle motivazioni – poichè tali aspetti potranno essere magari criticati sotto un profilo morale e sociale, ma non sono sufficienti per scrivere una sentenza di condanna. Tutti questi elementi sono di «pericolosa contiguità» ma non portano al reato in questione». Anania riprende anche il tema della polemica interna alla Procura sul reato da contestare (concorso o favoreggiamento aggravato), argomento che spaccò il pool vicino all’ex procuratore Piero Grasso e che, con la nuova gestione di Francesco Messineo, portò alla contestazione dell’accusa di mafia contro Cuffaro: «Persino nella requisitoria – scrive Anania – è emersa l’indicazione secondo cui questo processo «doveva essere celebrato prima», un’indicazione che assume una valenza «anacronistica» alla luce del giudicato irrevocabilmente formatosi» con la sentenza della Cassazione. «L’impostazione seguita» dal pool di Grasso e del suo allora vice Giuseppe Pignatone «era corretta», afferma il Gup, che comunque non è affatto tenero con l’imputato: «Non si crede affatto che il Cuffaro sia stato un sempliciotto in balia delle millanterie di questo o quell’altro mafioso e la cui carriera elettorale si sia fondata su casuali incontri con soggetti «poco raccomandabili» o su notizie investigative segrete dategli da «amici inaffidabili»».

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