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MESSINA, ‘SCHIAFFO’ FORMALE DA PARTE DEL TAR: Ateneo, il Tar boccia la proroga dei mandati. Il rettore: «Nessun effetto pratico ma andremo comunque al Cga». Intanto via libera alla “riforma”

In tanti l’avevano definito un vero “pasticcio normativo”. Il Tribunale amministrativo di Catania è andato oltre. Bocciando in tutto e per tutto il provvedimento con cui Senato accademico e Consiglio di amministrazione avevano “varato” la proroga di un anno delle cariche elettive, tra cui quella del rettore Franco Tomasello. Una decisione che aveva provocato non poche polemiche, tanto che in trentadue – tra docenti e personale amministrativo – avevano presentato ricorso al Tribunale amministrativo, assistiti dall’avvocato Salvatore Librizzi. E proprio ieri, nel giorno in cui Cda e Senato stavano dando via libera al nuovo statuto che prevede una riforma epocale per l’Università, il Tar ha pronunciato la sentenza, che nelle pieghe nasconde una serie di bocciature nei confronti dei vertici dell’Ateneo peloritano, difeso dagli avvocati Francesco Astone, Mario Caldarera e Antonino Favazzo. Anche se è giusto evidenziare, come non ci saranno effetti pratici, visto che la proroga di un anno è già prevista dalla riforma Gelmini. Ma restano gli appunti mossi sotto il profilo formale. Secondo il Tribunale «i provvedimenti impugnati, prorogando di un anno le cariche in corso, impedivano ai ricorrenti – tutti dipendenti dell’Ateneo – di esercitare i diritti elettorali, ledendo pertanto una situazione soggettiva meritevole di tutela, in quanto incidente sul loro stato giuridico, limitando la sfera delle loro attribuzioni». Ma il Tar va oltre, definendo «nulli tutti gli atti adottati», mentre in un altro passaggio si evidenzia «l’insanabile invalidità degli atti posti in essere da un Senato accademico e da un Consiglio di amministrazione non legittimamente composti». A quelle sedute (tra aprile e novembre 2010) sono infatti intervenuti, con diritto di parola e di voto, i rappresentanti degli studenti, nonostante le loro cariche fossero scadute dal 31 ottobre 2009. In sostanza hanno votato dei soggetti che non avevano diritto a stare all’interno di Senato e Cda, in quanto era scaduto il termine di “prorogatio ex lege” di 45 giorni. E il dubbio sorge spontaneo: cosa sarà di quegli atti votati sempre in quel periodo dagli stessi rappresentanti degli studenti? «Il Collegio – si legge inoltre – non può non condividere il ragionamento dei ricorrenti, secondo il quale tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che, rispettivamente, hanno approvato e reso parere sulla proroga dei mandati avrebbero dovuto astenersi dal deliberare, perché in oggettivo e palese conflitto di interesse, a norma dei decreti secondo cui ha l’obbligo di astenersi colui che “ha interesse nella causa o in altro vertente su identica questione di diritto”. Il Collegio – continua – non ignora di certo che tale norma è direttamente riferita all’obbligo di astensione del giudice; tuttavia essa, per pacifica giurisprudenza, esprime un principio di ordine generale, applicabile anche ai Collegi amministrativi deliberanti, derivante dal principio di imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 della Costituzione». Il Tar ha dunque ritenuto fondati i motivi di censura con i quali si deducono “violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia”. Sentenza che il rettore Tomasello sminuisce per quanto riguarda gli effetti pratici. «Nel contesto dell’approvazione dello statuto – sottolinea in una nota – nessun rilievo assume la decisione resa dal Tar Catania, avente ad oggetto le “vecchie modifiche statutarie”, relative alla proroga della durata delle cariche elettive accademiche, cioè temi ormai superati e recepiti, rispettivamente, dalla legge Gelmini e dallo Statuto di Ateneo di odierna approvazione. Tuttavia, nei confronti di tale ultima decisione del Giudice amministrativo, a prescindere dalla mancanza di effetti pratici della stessa sugli attuali assetti delle cariche elettive accademiche, saranno, comunque, intraprese tutte le consentite azioni di contrasto, volte a rivendicare le prerogative dell’autonomia universitaria e la piena legittimità delle decisioni a suo tempo consapevolmente adottate, nel pieno rispetto ed a tutela dell’interesse pubblico, finalizzato a garantire il necessario equilibrio nella delicata fase di transizione, verso il nuovo e complesso assetto istituzionale di questo Ateneo». A presentare ricorso sono stati Giuseppe Buttà, Massimo Basile, Dario Caroniti, Mario Calogero, Carmela Panella, Luigi Hyerace, Giovanni Cupaiolo, Luigi Giuseppe Angiò, Mario Gattuso, Concetta De Stefano, Silvio Sammartano, Maria Marcella Tripodo, Alessandro De Robertis, Giuseppe Bruno, Antonella Arena, Grazia Calogero, Giovanni Galli, Raffaele Tommasini, Carlo Mazzù, Elena La Rosa, Domenica Mazzù, Marcello Saija, Concetta Parrinello, Rosaria Maria Domianello, Paolo Vittorio Giaquinta, Lucia Risicato, Guido Signorino, Roberto Dattola, Alice Baradello, Giovanni Tuccari, Giuseppe Giuffrè, Antonio Puliafito. MAURO CUCE’ - GDS

MESSINA - Universita’, stop del Tar all’autoproroga del mandato rettoriale: Il Tribunale amministrativo ha bocciato lo statuto, accogliendo il ricorso di professori e ricercatori. E oggi si riunisce il Senato accademico

Dopo un fuoco di polemiche che avevano lasciatoil rettore Franco Tomasello pressoché indifferente, arriva la pronuncia del Tar sulla modifica all’articolo 57 dello statuto universitario, quello col quale il Magnifico e gli altri organi elettivi all’inizio del 2010 hanno prorogato il mndato di 12 mesi. Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha infatti accolto il ricorso, discusso lo scorso 20 ottobre, presentato dall’avvocato Salvatore Librizzi per conto di 32 tra docenti, che hanno contestato le modifiche agli articoli 57 e 57 bis perché lesivi del loro diritto all’elettorato attivo. L’Università di Messina è stata assistita dagli avvocati Franco Astone, Mario Caldarera e Nino Favazzo. Il Tar ha condiviso le censure mosse dal ricorso e basate sul fatto che le modifiche sono state approvate dal Senato Accademico col voto dei rappresentanti degli studenti, le cui cariche erano però decadute. La normativa di riferimento, secondo il Tar, rende perciò nulli gli atti. “Il Collegio non può non condividere il ragionamento dei ricorrenti - scive il Tar nella sentenza di oggi - secondo il quale tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che, rispettivamente, hanno approvato e reso parere sulla proposta di modifica dell’art. 57 e sull’inserimento dell’art. 57 bis dello Statuto avrebbero dovuto astenersi dal deliberare, perché in oggettivo e palese conflitto di interesse, a norma degli artt. 6 del D.P.R. del 28 novembre 2000 e 51 del c.p.c., secondo cui ha l’obbligo di astenersi colui che “ha interesse nella causa o in altro vertente su identica questione di dirittoâ€. Il Collegio non ignora di certo che tale norma è direttamente riferita all’obbligo di astensione del giudice; tuttavia essa, per pacifica giurisprudenza, esprime un principio di ordine generale, applicabile anche ai Collegi amministrativi deliberanti, derivante dal principio di imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 della Costituzione”. Il TAR ha ritenuto fondati anche i motivi di censura con i quali si deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 33 e 48 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 preleggiâ€. I ricorrenti sottolineano che la modifica statutaria in questione ha efficacia retroattiva sui mandati in corso di svolgimento, molti dei quali iniziati ben tre anni prima e ormai prossimi alla definitiva scadenza (per cumulo di rinnovi).E stata pienamente condivisa l’asserzione secondo cui “se è possibile per la legge derogare al principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, non lo è in nessun caso per una fonte di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente regolamentare quale è uno statuto di Ateneo (cfr. Consiglio di Stato-Sezione VI, nn. 416/2004 e 973/2004″. I firmatari del ricorso: Giuseppe Buttà, Massimo Basile, Dario Caroniti, Mario Calogero, Carmela Panella, Luigi Hyerace, Giovanni Cupaiolo, Luigi Giuseppe Angiò, Mario Gattuso, Concetta De Stefano, Silvio Sammartano, Maria Marcella Tripodo, Alessandro De Robertis, Giuseppe Bruno, Antonella Arena, Grazia Calogero, Giovanni Galli, Raffaele Tommasini, Carlo Mazzù, Elena La Rosa, Domenica Mazzù, Marcello Saija, Concetta Parrinello, Rosaria Maria Domianello, Paolo Vittorio Giaquinta, Lucia Risicato, Guido Signorino, Roberto Dattola, Alice Baradello, Giovanni Tuccari, Giuseppe Giuffrè, Antonio Puliafito. Da normanno.it

Usura, il gup di Palmi rinvia a giudizio sei banchieri: Sono Enrico Pernice (ex direttore generale di Banca Antonveneta), Ernesto Manna, Davide Croff, Mario Girotti, Ostilio Miotti e Rocco Segreti (ex Direttori Generali e dirigenti di Banca Nazionale del Lavoro)

Il Gup Paolo Ramondino ha rinviato a giudizio, con l’accusa di aver commesso il reato di usura ai danni delle aziende De Masi, Enrico Pernice (ex direttore generale di Banca Antonveneta), Ernesto Manna, Davide Croff, Mario Girotti, Ostilio Miotti e Rocco Segreti (ex Direttori Generali e dirigenti di Banca Nazionale del Lavoro), fissando l’inizio del dibattimento il 26 gennaio 2012. Per gli altri indagati nel medesimo procedimento, Pietro Celestino Locati , Vincenzo Tagliaferro, Alessandro Maria Piozzi , Matteo Arpe e Roberto Marini (ex Direttori Generali e dirigenti di Banca di Roma) il Gup ha invece disposto l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi trasmettendo il fascicolo alla Procura di Reggio, in quanto i rapporti bancari erano intrattenuti presso la sede di Reggio Calabria. «La vicenda banche e usura, instaurata dalle mie denunce – ha evidenziato De Masi – già passate al vaglio di un Gip, e giunte a sentenze di primo e secondo grado che hanno sempre confermato la presenza del reato e la riconducibilità della colpa del reato in capo ai presidenti (su tale responsabilità si esprimerà a breve la Suprema Corte), vede quindi un altro importante tassello che va ad aggiungersi ad un’altra recente pronuncia. In data 4 ottobre scorso infatti, il Gip Fulvio Accurso, era stato disposto il rinvio a giudizio per gli imputati Enrico Pernice e Achille Mucci (Direttori Generali pro tempore della Banca Antonveneta)». De Masi, assistito dagli avvocati Saccomanno e Mazzone, porta avanti da alcuni anni questa battaglia, che ha da sempre definito di «legalità». «In questo modo – ha proseguito De Masi – cerco di tutelare gli interessi non solo miei, ma quelli di un intero territorio depredato dall’illegale comportamento del sistema bancario. Certamente giorno per giorno i procedimenti penali che vengono avviati in Italia contro le illegalità bancarie fanno luce sui reali livelli di degenerazione ai quali il sistema bancario è arrivato». Il procedimento prende quindi spunto da una serie di esposti alla magistratura presentata nel tempo dall’imprenditore di Gioia Tauro, Antonino De Masi, secondo cui le banche avrebbero applicato contro le sue aziende dei tassi tali da risultare usurari. Già il primo processo, nei quali furono processati anche i vertici nazionali rappresentati da Abete, Marchioriello e Geronzi, ha superato i primi due gradi di giudizio ed è in attesa dell’ultima pronuncia della Corte di Cassazione. In entrambi i gradi di giudizio Abete, Marchioriello e Geronzi sono stati assolti. Un secondo processo inizierà nei prossimi mesi davanti al collegio del Tribunale di Palmi, dopo il rinvio a giudizio avvenuto il 4 ottobre scorso, mentre il terzo, infine, si aprirà il 26 gennaio prossimo, dopo il rinvio a giudizio disposto ieri dal giudice per l’udienza preliminare di Palmi. Ivan Pugliese - Gds

BARCELLONA P. G.: Morte sull’A20 della studentessa Emanuela Pruiti Ciarello. A giudizio cinque dirigenti del Cas. Sono accusati di omicidio colposo. Il processo si svolgerà a marzo

L’inadeguatezza delle barriere di protezione laterale dell’A 20 che, secondo la perizia ordinata dalla Procura, hanno reso insicura la percorribilità del tratto autostradale tra Patti e Messina, torna ancora una volta al centro di una vicenda processuale. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Maria Rita Gregorio, su richiesta del pubblico ministero Fabio Sozio, ha rinviato a giudizio, l’ex presidente del Cas, assieme ai vertici tecnici in carica nel 2007 dello stesso Consorzio, tutti ritenuti responsabili della morte della studentessa universitaria di Naso, Emanuela Pruiti Ciarello, finita fuori strada con la sua auto nel tragico pomeriggio del 4 settembre del 2007, in prossimità dello svincolo dell’A20 di Milazzo. I responsabili tecnici e amministrativi dell’epoca che dovevano garantire la sicurezza stradale dell’A/20 Messina Palermo, in tutto cinque persone, dovranno adesso comparire il prossimo 30 marzo dinanzi al giudice monocratico di Milazzo perché imputati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in concorso, per la morte della studentessa di Naso. La vittima, Emanuela Pruiti Ciarello, ha perso la vita a soli 18 anni, nel tragico incidente stradale avvenuto quel tragico pomeriggio, al km. 37, 865 sulla carreggiata in direzione Palermo. Emanuela Pruiti Ciarello stava tornando a casa dopo aver sostenuto la prova selettiva per l’ammissione alla facoltà di Medicina all’Università di Messina. Prova, lo si è saputo solo dopo la sua morte, che si era conclusa positivamente con l’ammissione al corso di laurea. La ragazza era una studentessa modello e voleva seguire la carriera del padre, medico nel centro nebroideo. Per la sua morte – secondo le indagini disposte dalla Procura – sotto accusa ancora una volta l’inadeguatezza delle barrire laterali di protezione, i guardrail istallati negli anni 70 quando fu inaugurata l’autostrada, alti appena 65 centimetri e che non rispondono ai normali requisiti di sicurezza. A giudizio sono stati rinviati l’ex presidente del Cas Antonino Minardo 33 anni originario di Modica (poi dimessosi perché eletto deputato nazionale); il direttore tecnico e di esercizio del Cas Felice Siracusa 63 anni, originario di Merì; il responsabile tecnico dell’A20 Gaspare Sceusa 55 anni di Barcellona; il responsabile dell’assistenza e della sicurezza delle autostrade Nunzio Cocivera 69 anni di Messina; il responsabile del tratto autostradale Messina - Milazzo, Giovanni Seminara, 67 anni di Milazzo. Tutti sono imputati, in concorso tra loro, per omicidio colposo. Alla base delle accuse la consulenza tecnica ordinata dal sostituto Francesco Massara. Lo stesso magistrato aveva chiesto l’incidente probatorio e l’audizione del perito nominato dal Gip Anna Adamo, l’ing. Giuseppe Andaloro, che aveva riferito sulle condizioni tecniche della Fiat Panda alla cui guida si trovava la diciottenne. L’incidente probatorio a cui aveva assistito il legale della famiglia della ragazza, il compianto avv. Pippo Liuzzo di Capo d’Orlando, è servito a “cristallizzare” gli elementi che l’accusa ha ritenuto parte fondamentale delle prove che saranno utilizzate nelle successive fasi del procedimento giudiziario. Dalle risultanze emerse dalla perizia è stato stabilito che l’auto non aveva alcun difetto tecnico e nemmeno di frenata. In ultimo un secondo Gip, il dottor Antonino Zappalà, aveva ordinato un supplemento d’inchiesta. I nuovi accertamenti peritali sono consistiti in una prova tecnico virtuale sulla tenuta delle barriere laterali nel caso le stesse fossero state adeguate per tempo alla normativa vigente. Il risultato del supplemento di perizia non avrebbe sortito esiti favorevoli agli imputati, tanto che ieri è stato disposto il rinvio a giudizio. Agli indagati si contesta “di aver cagionato la morte della ragazza» che «a causa del cedimento della barriera di protezione laterale finiva nella sottostante scarpata». LEONARDO ORLANDO - GDS

IL CASO DEL LUOGOTENENTE MATTEO CALARCO, IL BOTTA E RISPOSTA: ‘RAFFAELE TALUCCI E PIERO CAMPAGNA FEDELI E INTEGERRIMI SERVITORI DELLO STATO’

Lettera
Dall’avvocato Fabio Repici riceviamo e pubblichiamo:
«Scrivo nell’interesse del maresciallo Raffaele Talucci e dell’appuntato Piero Campagna, riservando eventuali altre iniziative a tutela del loro onore, in relazione alla lettera del difensore del luogotenente Matteo Calarco pubblicata oggi sulla Gazzetta del Sud alla pag. 29 e redazionalmente intitolata “Le accuse al maresciallo Calarco inveritiere e false”, per – mi auguro definitivamente – precisare che:
1) per i miei assistiti è stata disposta l’archiviazione per l’ipotesi di reato di calunnia in danno di Calarco, per totale infondatezza della denuncia di quest’ultimo;
2) nessuna “accusa” formulata da Talucci e Campagna è “inveritiera” o, tanto meno, “falsa”,
3) il Tribunale di Messina ha rigettato, perché parimenti infondata, pure l’azione civile proposta da Calarco contro i miei assistiti;
4) a differenza di quanto riferito dal difensore di Calarco, non esistono altre pendenze o altro futuribile “vaglio”, posto che la Corte di cassazione ha già dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposta da Calarco contro il decreto di archiviazione con cui il Gip del Tribunale di Messina aveva esitato il procedimento nato dalla denuncia di Calarco;
5) obtorto collo, a fronte della ripetizione di infamanti falsità, sono costretto a ricordare alla Gazzetta del Sud e ai suoi lettori che Raffaele Talucci e Piero Campagna, oltre a essere dei fedeli e integerrimi servitori dello Stato, sono naturalmente anche incensurati, al contrario del luogotenente Calarco, che, com’è noto, è da parecchi anni pregiudicato per reato commesso con abuso delle funzioni di comandante della Stazione dei carabinieri di Spadafora».

Lettera
Dall’avvocato Rosy Amaddeo riceviamo e pubblichiamo:
«Quale procuratore e difensore del luogotenente Matteo Calarco, comandante della Stazione carabinieri di Spadafora, mi sento in dovere professionale e morale di intervenire al fine di ricondurre su binari perlomeno della correttezza sostanziale una vicenda giudiziaria intercorsa tra il mio assistito e l’appuntato Piero Campagna e il maresciallo Talucci Raffaele Donato. Nella edizione dell’1 ottobre si rendeva noto che “dopo l’archiviazione in sede penale dell’accusa di aver calunniato un superiore, c’è un nuovo provvedimento favorevole, questa volta del giudice civile del Tribunale di Messina” a favore dell’appuntato Campagna e del maresciallo Talucci. «Si riferiva, ancora, che Calarco si era “sentito calunniato” perché nel 2003-2004 i due militari avevano redatto delle relazioni di servizio segnalando alcune anomalie nell’operatore del superiore. La narrazione dei fatti come riferita al giornale e come consegnata ai lettori non rende giustizia alla integrità morale del mio assistito. Come diceva il sommo Manzoni, la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una e dell’altro: nell’accurata descrizione dei fatti è sfuggito di riferire che Calarco - a seguito di quelle relazioni di servizio, rivelatesi false ed infondate - è stato sottoposto a uno scrupoloso procedimento penale conclusosi senza riconoscimento di responsabilità alcuna del mio assistito. «È anche opportuno evidenziare che Calarco è stato costretto a ben due difese: la prima nel procedimento che l’ha visto indagato e la seconda nel procedimento a carico di Campagna e del Talucci nel quale era persona offesa poiché, nel procedimento volto ad accertare la natura calunniosa delle accuse mosse al Calarco e rivelatesi tutte inveritiere e false, le indagini si sono mosse sempre alla ricerca della consapevolezza del Calarco; quindi nuove indagini su quelle indagini già svolte dal medesimo ufficio e che nessuna colpevolezza avevano individuato a carico del mio assistito. «Sia consentita detta precisazione perché la semplice lettura dell’articolo pubblicato fa dei più recenti indagati le vittime di un’azione persecutoria ingiusta ed immotivata e del Calarco, che l’illegalità l’ha combattuta (come recita il suo percorso lavorativo costellato di innumerevoli apprezzamenti e riconoscimenti) un uomo sul quale potrebbe gravare il dubbio della disonestà. Si sappia, quindi, che le relazioni di servizio di Campagna e Talucci non hanno trovato alcun riscontro e che nessuna responsabilità è stata mai ricondotta al mio assistito che non si è “sentito calunniato” ma lo è stato. «La vicenda è, allo stato, al vaglio di altre autorità e della Suprema Corte di Cassazione perché iustitiam quaerimus, rem omni auro cariorem!»

GIOIA TAURO: Trasportavano 100 grammi d’eroina. Arrestati in Calabria due messinesi

Due giovani messinesi sono stati arrestati ieri a Rosarno per detenzione ai fini di spaccio di eroina. I due, G.L., 28 anni, e D.S., 26 anni, che hanno precedenti specifici per spaccio, sono incappati in un posto di blocco della Guardia di Finanza che era stato attivato sin dalla prima mattinata in prossimità dell’uscita del raccordo dell’autostrada. Gli uomini delle fiamme gialle del Gruppo di Gioia Tauro, con l’ausilio del cane antidroga Vacon, erano impegnati in servizi di controllo quando, era la tarda mattinata, hanno notato un motociclo di grossa cilindrata sul quale viaggiavano appunto i due messinesi. Alla vista dei finanzieri G.L. e D.S. non sono riusciti a nascondere un certo nervosismo per cui sono stati subito sottoposti a perquisizione. Nella tasca posteriore dei pantaloni di G.L. è stato trovato un involucro di cellophane contenente circa cento grammi di eroina. Il sostituto di turno presso la Procura di Palmi, dott. Enzo Bucarelli, ha disposto immediatamente il trasferimento al carcere dei due giovani e il sequestro del motociclo. G.L. e D.S. si sono chiusi in un incredibile silenzio per cui è stato assolutamente impossibile agli operatori della fiamme gialle tentare di mettere assieme qualche elemento utile a far luce sulla loro presenza a Rosarno. L’ipotesi più accreditabile fa pensare che i due si stessero portando nel centro della Piana per consegnare i cento grammi di eroina a qualche spacciatore del posto ma la presenza dei militari della Guardia di Finanza di Gioia Tauro è valsa a bloccare la missione. I due arrestati molto probabilmente nella giornata di oggi, o al massimo domani mattina, saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia da parte del Gip di Palmi. Le indagini delle fiamme gialle sono finalizzate alla identificazione dello spacciatore rosarnese al quale verosimilmente i due messinesi dovevano “passare” la droga.(g.s.)